Il trattamento di fine rapporto è la prestazione spettante al lavoratore che lascia un rapporto di lavoro, qualunque sia il motivo (dimissioni o licenziamento). Ha sostituito la vecchia indennità d'anzianità. La misura del trattamento di fine rapporto, in linea di principio, si ottiene sommando, in ciascun anno di servizio, una quota pari (mai superiore) all'importo della retribuzione dell'anno divisa per 13,5. La quota è ridotta in proporzione per le frazioni d'anno. Questo criterio di calcolo, comporta che il trattamento di fine rapporto risulti pari al 6,9% della retribuzione. Con esclusione della quota maturata nell'anno di riferimento, tutto l'importo accantonato del trattamento di fine rapporto è soggetto a rivalutazione annuale. La rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro; l'importo che ne scaturisce va imputato ad incremento del fondo trattamento di fine rapporto, così da incrementarne il valore. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, in genere, il dipendente ottiene il pagamento del trattamento di fine rapporto lavoro con l'ultima busta paga. Regime fiscale dal 2001 A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassazione del trattamento di fine rapporto lavoro è soggetta alle regole introdotte dal decreto legislativo n. 47/2000 (sarà abrogato, a far data 1° gennaio 2008, dal decreto legislativo n. 252/2005) il quale, tra l'altro, ha previsto l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto. La nuova tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme maturate legate alla risoluzione del rapporto di lavoro, tuttavia, conserva un carattere provvisorio: la tassazione definitiva, e quindi l'ammontare d'imposta dovuta effettivamente è successivamente (ri)liquidata dagli uffici finanziari, in base all'aliquota media di tassazione subita dal percettore del trattamento di fine rapporto nel quinquennio precedente all'anno in cui è venuto a maturare il diritto alla prestazione.
Tasse sul tfr La tassazione delle rivalutazioni annuali con imposta sostitutiva (11%) ha carattere definitivo. In sede di liquidazione (e quindi di tassazione) del tfr al lavoratore, pertanto, l'importo corrispondente alle rivalutazioni, in quanto già tassato, viene escluso dalla base imponibile fiscale. In altre parole, la base imponibile di tfr su cui determinare il prelievo fiscale sarà stabilita in un importo pari all'ammontare del trattamento spettante al lavoratore ridotto delle rivalutazioni. Sul valore così calcolato è applicata l'aliquota di prelievo fiscale, determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto. Disciplina dei contributi versati a fondi pensione La riforma operata nel 2000 ha rappresentato un primo tentativo di rilancio della previdenza complementare, agendo sulla leva fiscale. Tra le altre novità, infatti, sono risultate incrementate le agevolazioni previste sui contributi versati a forme pensionistiche complementari, estese anche ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche individuali. Tutti i contribuenti, siano essi lavoratori dipendenti, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori agricoli, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc., infatti, godono della deduzione dal reddito complessivo delle somme pagate a titolo di contribuzione alle forme previdenziali integrative, entro determinati limiti. In particolare, la deduzione compete sui contributi e sui premi versati: | • | a forme pensionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti); | | • | a forme pensionistiche individuali attuate mediante adesione ai fondi pensione aperti; | | • | a forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. |
Limiti per la deducibilità Il limite per la deducibilità è fissato a un importo non superiore al 12% del reddito complessivo, con limite assoluto di euro 5.164,56 (vecchie lire 10 milioni). Le regole di deduzione prevedono la fissazione di un unico plafond, comprensivo dei contributi versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e delle somme (contributi e premi) versate alle forme pensionistiche individuali.
Calcolo della deducibilità Ai fini della deducibilità, i contributi e i premi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, anche se tale quota, in quanto tale sia destinata a finalità non prettamente previdenziali, non va ad incrementare le singole posizioni individuali. Redditi di lavoro dipendente Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente, la disciplina fiscale prevede che, relativamente a tali redditi, la deduzione competa per un importo complessivo non superiore al doppio della quota di trattamento di fine rapporto destinata alle forme pensionistiche collettive e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di 5.164,56 euro. Questa ulteriore condizione si applica ai lavoratori dipendenti per i quali siano stati istituiti fondi pensione su base negoziale, ossia sulla base di contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da loro associazioni nazionali; oppure vi sia stata l'adesione ad un fondo aperto, sempre su base contrattuale collettiva. Se, pur sussistendo i predetti fondi negoziali e pur avendone i requisiti, il lavoratore non vi partecipa (cioè non si iscrive), il plafond del 12% va calcolato sul reddito complessivo, tenendo conto anche del reddito di lavoro dipendente e l'ammontare massimo del contributo va, tuttavia, dedotto dal reddito complessivo al netto del reddito di lavoro dipendente. In altre parole, la deduzione non spetta per la parte del reddito complessivo formato dal reddito di lavoro dipendente. Qualora, invece, non sia stata istituita per il lavoratore la forma pensionistica collettiva, la deducibilità dei contributi sussiste con i soli limiti ordinari (percentuale e assoluto). Eccezioni Fanno eccezione le seguenti ipotesi per le quali, su espressa previsione normativa, il vincolo della destinazione della quota di tfr alla forma pensionistica non si applica in ogni caso: | • | ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi". Al riguardo, si ricorda che la qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale; | | • | nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; | | • | se la forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo 2 anni. |
Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione del vincolo del tfr i rapporti di lavoro dai quali non deriva l'erogazione della speciale retribuzione differita, come accade per alcune figure di lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura. Regime transitorio valido fino al 31 dicembre 2005 La predetta disciplina fiscale sulla deduzione dei contributi e premi versati ai fondi pensione è valida, per tutti i soggetti, fino al 31 dicembre 2007 e lascerà il posto, a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente (il 2008), alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 252/2005. febbraio 2006
|