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Saggio legale, rivalutazione monetaria, indici ISTAT e calcolo interessi legali


Serie storica del Tasso Legale in ITALIA

Approvazione del testo del codice civile art. 1284 Titolo: Saggio degli interessi
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Qui trovi la serie storica del saggio legale

Titolo del provvedimento: Approvazione del testo del codice civile.
art. 1284 Titolo: Saggio degli interessi
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. (1)

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. (2)

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(1) Il saggio degli interessi legali - gia' fissato nella misura del dieci per cento in ragione di anno - e' stato portato, a decorrere dal 1 gennaio 1997, al cinque per cento dall'art. 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662,che ha sostituito il presente comma,


al 2,5 per cento dal D.M. 10 dicembre 1998, a decorrere dal 1 gennaio 1999,
al 3,5 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2001, dal D.M. 11 dicembre 2000,
al 3 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dal D.M. 11 dicembre 2001
al 2,5 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dal D.M. 1 dicembre 2003.
(2) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, legge 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originale è consultabile sul sito del Ministero delle Finanze

Ultimo provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno con decorrenza 1 gennaio 2004.
Decreto 1° dicembre 2003 Ministero dell'Economia e delle Finanze.
G.U. n.286 Serie Generale del 10 dicembre 2003

 

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