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L'opera di prevenzione svolta nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita è svolta dalla Direzione V mediante un'attività normativo-interpretativa e un'attività sanzionatoria.L'attività normativo-interpretativa. Predisposizione degli schemi di provvedimento necessari per dare attuazione alla legge antiriciclaggio e al testo Unico bancario. Risoluzione delle questioni rilevate in sede operativa nell'ambito di applicazione delle suddette leggi. Il Comitato antiriciclaggio, composto da rappresentanti del MEF, della Banca d'italia, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza a tutt'oggi ha emanato 96 pareri ai quali è stata data attuazione nell'ambito delle categorie interessate. Collabora con le altre autorità competenti nella lotta al riciclaggio nonché con le omologhe autorità di altri paesi e con gli organismi internazionali di settore e fornisce il proprio contributo alla predisposizione di provvedimenti normativi a livello internazionale. II Attività sanzionatoria. Il rispetto della normativa antiriciclaggio è assicurata da un articolato sistema di sanzioni pecuniarie. Le infrazioni amministrative della normativa antiriciclaggio sono segnalate al MEF da banche, uffici della P.A. e in genere da organi di vigilanza e controllo. Secondo la vigente normativa le fattispecie illecite concernono:
Tutte le fasi del procedimento sanzionatorio si svolgono nell'ambito della Direzione V e comprendono atti di contestazione, istruttorie, audizioni personali e relazioni illustrative alla Commissione Consultiva, predisposizione dei decreti sanzionatori, contenzioso, fase esecutiva, rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione. Il procedimento è soggetto a rigorosi termini di decadenza e di prescrizione Argomenti correlati
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