30 aprile 2008: Nuove regole per assegni, contante e libretti al portatore
Il 30 aprile 2008 entrano in vigore importanti novità in materia di assegni, contante e libretti al portatore, che mirano a garantire una maggiore trasparenza delle operazioni effettuate e una più ampia tutela dei soggetti che utilizzano tali strumenti. Tali novità derivano dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 231/2007, teso a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. È importante conoscere le nuove regole per poterle seguire correttamente e per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per chi non le rispetta.
Per gli assegni, le novità più significative riguardano il fatto che le banche e Poste Italiane S.p.A. rilasceranno, di norma, tali strumenti muniti della clausola di non trasferibilità. Gli assegni possono essere rilasciati in forma libera solo su richiesta scritta del cliente; in tal caso per ciascun modulo deve essere pagata la somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo. Le girate devono sempre contenere il codice fiscale del girante; in caso contrario l'assegno non può essere pagato. In ogni caso, per tutti gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro è obbligatorio indicare il beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni emessi all'ordine del traente (per es. con la dicitura a me medesimo) non possono circolare e devono essere unicamente girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A..
Il limite massimo per effettuare trasferimenti in contante tra soggetti diversi scende da 12.500 a 5.000 euro. Il trasferimento di somme più elevate può avvenire esclusivamente tramite banche, Poste Italiane S.p.A e Istituti di moneta elettronica.
Tali regole si applicano anche ai libretti di deposito bancari e postali al portatore e ai titoli al portatore. I libretti di deposito di importo pari o superiore a 5.000 euro non possono più essere al portatore.
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