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Ecofin, sale a 50mila euro la garanzia dello Stato sui depositi

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La disciplina che regola il sistema è la direttiva n. 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994

8 ottobre 2008
Tale norma prevede, per ogni banca operante in ambito Ue, una garanzia minima per depositante. La garanzia si moltiplica nel caso di conto congiunto e quindi intestato a due o più persone o su cui hanno diritto due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni.

È stata raggiunta l’intesa, da parte dei ministri dell’Ecofin di elevare di 30mila euro l’ammontare garantito dallo Stato sui conti bancari, nel caso in cui un istituto di credito europeo dovesse fallire. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono, infatti, che il totale dei depositi del depositante sia coperto fino a un importo di 20mila Ecu, in caso di indisponibilità di depositi. La soglia di tutela dei correntisti, pertanto, passa da 20 a 50mila euro.

No aiuti di Stato
Il ministro italiano Giulio Tremonti, aveva lanciato la proposta, sulla scia dell’intervento americano, di istituire un fondo comune europeo di garanzia (pubblico). Tale soluzione, infatti, avrebbe dato un messaggio politico (globale) più forte ed incisivo alla crisi economica finanziaria internazionale. Venuto meno tale parere, tuttavia, è passata la linea per cui nel caso di salvataggio delle banche da parte dello Stato non si incorrerà nel divieto generale di aiuti di Stato alle imprese (di cui all'articolo 87 del Tce) essendo possibile l’intervento nei confronti di queste senza il rischio di incorrere in sanzioni comunitarie.

La direttiva comunitaria
La disciplina che regola il sistema di garanzia dei depositi europei è la direttiva n. 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994. Tale norma prevede, per ogni banca operante nell’ambito dell’UE, una garanzia minima di almeno 20.000 Ecu (rectius euro) per depositante. Per "deposito" si intendono i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio. Le regole valgono sia nel caso di conti tenuti presso le banche tradizionali che sui conti on-line, sugli assegni circolari (cioè predisposti dall’istituto bancario) e sui certificati di deposito nominativi. La garanzia si moltiplica nel caso di "conto congiunto" e quindi di un conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone. Rimangono scoperti, invece, i titoli obbligazionari, i pronti contro termine e i titoli di Stato.

La garanzia del Fidt
Posta tale soglia minima europea, in effetti, in ogni Stato membro Ue esistono forme differenti di tutela per i depositi bancari. In Italia ad assicurare i conti sono le stesse banche tramite il Fidt, il Fondo interbancario di tutela dei fepositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario (privato) e oggi consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate italiane e le filiali attive in Italia di banche extracomunitarie.

L’Italia e il resto d’Europa
Nel panorama europeo l’Italia prevede la quota massima di garanzia più alta pari a 103.291,38 (equivalenti alle vecchie 200 milioni di lire). In Germania il limite era fino a un massimo di 20mila euro (ora è totale). La soglia base è finora applicata da Austria, Grecia e Spagna. Proprio la Spagna ha elevato la soglia a 100mila euro. 40mila lev pari a 20.425 euro è il tetto previsto della Bulgaria, in Slovenia i depositi sono garantiti fino a 22mila euro e nel Portogallo fino a 25mila euro. Dietro l’Italia si trova l’Irlanda, il cui fondo di garanzia sui depositi è pari a 100mila euro. Segue la Francia la cui tutela sui depositi copre la quota fino a 70mila euro e la Svezia fino a 71.310 euro (500.000 corone). In Gran Bretagna la tutela è garantita fino a 64.615 euro (50mila sterline) mentre in Danimarca il fondo garantisce finora 40.201 euro (300mila corone) e nei Paesi Bassi da 40mila euro è stato aumentato a 100mila euro.

Rimborso in tre mesi
Allo studio dell’Ecofin è, altresì, emersa la volontà di uniformare la normativa volta a garantire una maggiore velocità dei rimborsi nel caso di fallimento delle banche europee che, oggi, varia da un minimo di 90 giorni (per i depositi fino alla somma di 20mila euro) fino a tempi non prestabiliti perché decisi dai liquidatori in caso di dissesto. Nel caso di un conto superiore a 20mila euro, pertanto, una soluzione volta a garantire l’immediato rimborso del credito potrebbe essere quello di spezzettare presso differenti istituti di credito il proprio conto corrente in quote non eccedenti la soglia di 20mila euro.

Annunciate modifiche alle regole del mark-to-market
Christine Lagarde, ministro francese dell'Economia, ha, altresì, annunciato che verranno modificate le regole del mark-to-market e cioè del metodo di valutazione degli asset in base al quale il valore di uno strumento o contratto finanziario è assestato in funzione dei prezzi correnti di mercato. Il sistema attuale, introdotto con i principi contabili internazionali (International Accounting Standard), impone, infatti, anche alle imprese bancarie di valutare le attività al "fair value" determinato dal prezzo di mercato o (in assenza di una valore corrente di mercato) con un procedimento algoritmico (in grado di ottenere un risultato atteso) che ne avvicini il prezzo al presumibile valore di realizzo.

Il fair value
Sotto il profilo contabile-fiscale, occorre osservare che il fair value si applica alle partecipazioni collegate e in joint venture (Ias 28 e 31), agli strumenti finanziari (ias 39), agli investimenti immobiliari (ias 40), alle aggregazioni aziendali (Ifrs 3) e alle attività non correnti (Ifrs 5)


Fonti: http://www.fitd.it/normative/direttive/dir_ce1994.htm



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