Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 1 dicembre 2003
Modifica del saggio di interesse legale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003, n.286
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e fissata al 2,5 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004
Ricorda che:
L'art. 1283 c.c., consente l'anatocismo in casi ristretti, fatta salva la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi, come ad esempio quelli bancari
Scegliendo la capitalizzazione ogni 3, 6 o 12 mesi i periodi decorrono da date fisse: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre per la capitalizzazione trimestrale, 1 gennaio e 1 luglio per la capitalizzazione semestrale, 1 gennaio per la capitalizzazione annuale.