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Nuovi termini processuali dopo la riforma del processo civile


QUADRO SINOTTICO - PROCESSO TRIBUTARIO

LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009, PUBBLICATA IN G.U. N. 140 S.O. N. 95/L DEL 19 GIUGNO 2009

ENTRATA IN VIGORE SABATO 04 LUGLIO 2009

Articolo
D.LGS. n. 546/92

Argomento

Termini sino al 03/07/09 (Processo Tributario)

Articoli C.P.C.
al 03/07/2009

Articoli
C.P.C. dal 04/07/2009 (Processo Civile)

Nuovi termini
dal 04/07/2009
(Processo Tributario)

Note

3, co. 2

Regolamento preventivo di giurisdizione.
Termine per la riassunzione della causa.

6 mesi

41, co. 1-50

41, co. 1-50

3 mesi

(NOVITA’)

Il termine di 3 mesi decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito; in difetto, il processo si estingue.

38, co. 3

Termine lungo per l’appello ed il ricorso per Cassazione

1 anno + 46 gg.

327, co. 1

327, co. 1

6 mesi

(NOVITA’)

Indipendentemente dalla notificazione, il termine lungo di 6 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non
aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.

43, co. 1

Ripresa del processo sospeso o interrotto

6 mesi

297-305

297-305

3 mesi

(NOVITA’)

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art. 295 c.p.c..Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

51, co. 1

Appello – Termine breve

60 gg.

325

325

60 gg.

Immutato

54, co. 2

Appello incidentale

60 gg.

//

//

60 gg.

Particolare procedura tributaria. Nello stesso atto di appello depositato può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.

62, co. 2

Ricorso per Cassazione

60 gg.

325, co. 2

325, co. 2

60 gg.

Termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.

63, co. 1

Cassazione – Giudizio di rinvio

1 anno + 46 gg.

392, co. 1

392, co. 1

3 mesi

(NOVITA’)

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.

51, co. 2

Revocazione
(art. 395 nn.1-2-3-6 c.p.c.)

60 gg.

325, co. 1

325, co. 1

60 giorni

E’ di 60 giorni il termine per proporre la revocazione. Se i fatti menzionati nell’art. 395 nn. 1,2,3 e 6 c.p.c. avvengono durante il termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso.

64, co. 1

Revocazione
(art. 395 nn.4-5 c.p.c.)

1 anno + 46 giorni

327, co. 1

327, co. 1

6 mesi

(NOVITA’)

 

N.B.
I nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009.
- Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
- La suddetta proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Casi particolari.
Indipendentemente dalla notificazione, la revocazione per i motivi particolari indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

10 Luglio 2009

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