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Articolo
D.LGS. n. 546/92
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Argomento
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Termini sino al 03/07/09 (Processo Tributario)
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Articoli C.P.C.
al 03/07/2009
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Articoli
C.P.C. dal 04/07/2009 (Processo Civile)
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Nuovi termini
dal 04/07/2009
(Processo Tributario)
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Note
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3, co. 2
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Regolamento preventivo di giurisdizione.
Termine per la riassunzione della causa.
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6 mesi
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41, co. 1-50
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41, co. 1-50
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3 mesi
(NOVITA’)
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Il termine di 3 mesi decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito; in difetto, il processo si estingue.
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38, co. 3
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Termine lungo per l’appello ed il ricorso per Cassazione
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1 anno + 46 gg.
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327, co. 1
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327, co. 1
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6 mesi
(NOVITA’)
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Indipendentemente dalla notificazione, il termine lungo di 6 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non
aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.
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43, co. 1
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Ripresa del processo sospeso o interrotto
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6 mesi
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297-305
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297-305
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3 mesi
(NOVITA’)
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Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art. 295 c.p.c..Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.
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51, co. 1
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Appello – Termine breve
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60 gg.
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325
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325
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60 gg.
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Immutato
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54, co. 2
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Appello incidentale
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60 gg.
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//
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//
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60 gg.
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Particolare procedura tributaria. Nello stesso atto di appello depositato può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.
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62, co. 2
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Ricorso per Cassazione
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60 gg.
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325, co. 2
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325, co. 2
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60 gg.
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Termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.
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63, co. 1
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Cassazione – Giudizio di rinvio
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1 anno + 46 gg.
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392, co. 1
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392, co. 1
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3 mesi
(NOVITA’)
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La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
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51, co. 2
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Revocazione
(art. 395 nn.1-2-3-6 c.p.c.)
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60 gg.
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325, co. 1
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325, co. 1
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60 giorni
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E’ di 60 giorni il termine per proporre la revocazione. Se i fatti menzionati nell’art. 395 nn. 1,2,3 e 6 c.p.c. avvengono durante il termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso.
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64, co. 1
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Revocazione
(art. 395 nn.4-5 c.p.c.)
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1 anno + 46 giorni
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327, co. 1
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327, co. 1
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N.B.
I nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009.
- Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
- La suddetta proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
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Casi particolari.
Indipendentemente dalla notificazione, la revocazione per i motivi particolari indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
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