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L’INGIUNZIONE FISCALE DEGLI ENTI LOCALI NON HA NATURA DI TITOLO IPOTECARIO


L’INGIUNZIONE FISCALE DEGLI ENTI LOCALI NON HA NATURA DI TITOLO IPOTECARIO

a cura Carmela Lucariello
http://www.commercialistatelematico.it

Pur essendo indiscussa la natura di titolo esecutivo, all'ingiunzione fiscale
(1) non può essere riconosciuta, in mancanza di un'espressa previsione
normativa in tal senso, la natura di titolo per l'iscrizione di ipoteca. Tale
importante assunto è stato precisato dall'Agenzia del Territorio con la circolare n.
4/T/2008 del 20 maggio 2008, che individua l'esatto ambito di applicazione della
norma che attribuisce ai Comuni e ai c.d. concessionari locali la possibilità di
procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale
secondo le disposizioni concernenti la riscossione mediante ruolo, in quanto
compatibili.

In particolare l’iter logico giuridico adottato da tale documento di prassi
denota i seguenti capisaldi:


> L’articolo 4, comma 2-sexies, del decreto legge N. 209/2002 , convertito con
modificazioni dalla legge n. 265/2002 così recita “i comuni e i concessionari
iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446…procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti
dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili”.

> L’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva
disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. Secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di
atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale
accertamento del credito – fondato sul potere della pubblica
amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese – ma anche
cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo
esecutivo e di precetto.




> La disciplina della riscossione coattiva delle entrate locali – già attuata
mediante la predetta procedura di ingiunzione fiscale - aveva subito
sostanziali modifiche con il D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (abrogato poi
dall’art. 68 del D. Lgs. 112/1999) che, nell’istituire il servizio centrale della
riscossione, aveva generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo -
già utilizzate per le imposte dirette ai sensi del D.P.R. 602/73 – imponendo
la formazione dei ruoli anche per le entrate precedentemente riscosse con la
procedura di ingiunzione fiscale. In questo ambito generale è intervenuto il
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, nell’operare il riordino
della disciplina dei tributi locali, ha previsto, in particolare, al comma 6
dell’art. 52, che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di
specifica spettanza delle province e dei comuni, è effettuata con la
procedura di cui al D.P.R. n. 602/73 se affidata ai concessionari del
servizio centrale della riscossione, mentre è attuata con la procedura
indicata dal regio decreto n 639/1910 se la riscossione è svolta in proprio
dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati al comma 5, lettera b), del
medesimo articolo. In tale specifico contesto, dunque, per i comuni e le
province, viene “ripresa” la peculiare procedura di riscossione coattiva
mediante ingiunzione fiscale, e, a norma dell’articolo 53 del citato D. Lgs.
446/97, viene istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare, tra
l’altro, l’attività di riscossione delle entrate dei predetti enti territoriali (di
seguito definiti “concessionari locali”).

> La successiva riforma della riscossione, attuata in base alla delega
contenuta nella legge 28 settembre 1998, n. 337, ha operato profonde
innovazioni nella materia, anche con riflessi sull’attività di riscossione
coattiva delle entrate degli enti locali.
Con riferimento a tali entrate, in attuazione della predetta delega,
l’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ha mantenuto ferme,
per i comuni e le province, le disposizioni contenute nei citati articoli 52 e
53 del decreto legislativo 446 del 1997. E’ stata quindi riaffermata, con
riguardo all’attività di riscossione operata direttamente dal comune - in
proprio o mediante affidamento a soggetti terzi - la vigenza delle norme del
1910.

> In sintesi, attualmente, l’attività di riscossione coattiva dei tributi e
delle altre entrate di spettanza dei suddetti enti territoriali soggiace
ad una diversa disciplina a seconda che venga affidata o meno al
servizio nazionale della riscossione, e quindi agli “agenti della
riscossione” Ove tale affidamento venga operato, trovano integrale
applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73; in caso
contrario, qualora cioè l’attività di riscossione sia svolta dall’ente – in
proprio o mediante affidamento a soggetti terzi - si rende applicabile
la disciplina prevista dal regio decreto 639/1910.


In sostanza, per quanto afferisce la riscossione coattiva dei
tributi locali, è stato delineato un sistema dualistico: l’ente territoriale
può provvedere alla riscossione avvalendosi degli agenti della
riscossione, con lo strumento del ruolo, ovvero può provvedervi
direttamente (in proprio o tramite affidamento del servizio a terzi),
facendo ricorso agli strumenti offerti dal R.D. 639/1910.

> In tale articolato panorama normativo, si inserisce l’articolo 4, comma 2-
sexies, del D.L. 209/2002, il quale, per la riscossione coattiva delle somme
risultanti dall’ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910, ha esteso ai
comuni ed ai “concessionari locali”, iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del
D. Lgs. 446/97, le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. 602/73, “…in
quanto compatibili”.
Detta previsione, ad avviso di taluni, consentirebbe di fatto ai comuni
ed ai “concessionari locali” di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e
dei coobbligati per i crediti di imposta per cui si procede, ai sensi
dell’articolo 77 del D.P.R. 602/73. Problematica, questa, di persistente
attualità in quanto, pur essendo stato recentemente abrogato il citato
comma 6 dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/97, ad opera della legge n. 244 del
2007, l’articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che la
riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali
continua a potere essere effettuata - nel caso in cui la riscossione coattiva
sia svolta in proprio dall’ente locale o sia affidata ai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 -
con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910,
seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del citato D.P.R. n.
602 del 1973, “in quanto compatibili”.

> Delineato l’articolato quadro normativo di riferimento, occorre
preliminarmente valutare se, in caso di riscossione coattiva effettuata
direttamente dall’ente locale - in proprio o tramite “concessionario locale” -
si possa procedere o meno all’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili del
debitore dell’ente medesimo.
Si tratta, in sintesi, di valutare se l’ingiunzione fiscale – con la quale il
comune manifesta la propria pretesa creditoria e che, nell’ipotesi in esame,
cumula in sé la duplice natura di titolo esecutivo e di atto prodromico
all’inizio dell’esecuzione – possa, in virtù del rinvio al Titolo II del D.P.R.
602/73 operato dal D.L. 209/2002, essere qualificata come atto idoneo
all’iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito tributario. In altri termini,
occorre valutare se, nell’ambito della riscossione da parte dei comuni in
proprio e dei “concessionari locali”, il rinvio operato dall’articolo 4, comma
2-sexies del D.L. 209/2002 alle “…disposizioni contenute nel titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili” consenta la possibilità di attribuire all’ingiunzione fiscale la
natura di titolo idoneo per l’iscrizione ipotecaria sui beni del debitore.
In relazione a tale delicato aspetto, decisivo per la soluzione della
problematica di cui trattasi, il nodo centrale della questione è rappresentato
proprio dalla corretta individuazione delle disposizioni del D.P.R. 602/73
che formano oggetto del citato rinvio. In altri termini, appare necessario
stabilire se effettivamente l’operazione di rinvio operato dall’articolo 4,
comma 2-sexies – in quanto limitata alle sole disposizioni “compatibili” –
possa coinvolgere anche la disposizione che, individuando quale titolo
idoneo il ruolo, prevede in modo espresso l’iscrivibilità dell’ipoteca sugli
immobili del debitore e dei coobbligati. In proposito si osserva, in primo
luogo, che, come è noto, l’ingiunzione è atto estraneo all’esecuzione in
senso proprio; il rinvio operato dalla norma sembra invece coinvolgere
soltanto le disposizioni direttamente riferibili al procedimento di
espropriazione forzata, il quale inizia, come è noto, con la trascrizione
dell’avviso di vendita di cui all’articolo 78 del D.P.R. 602/73.
Peraltro, con l’inciso “in quanto compatibili”, il Legislatore
sembra aver inteso circoscrivere l’applicabilità della diversa fonte
richiamata alle sole disposizioni congruenti con la particolare natura
ed efficacia dell’ingiunzione fiscale in forza della quale viene promossa
l’esecuzione forzata. E, dalla natura, pacificamente riconosciuta, di
titolo esecutivo, non può farsi discendere, in assenza di una espressa
previsione normativa in tal senso, l’idoneità dell’ingiunzione fiscale a
costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca.

> In considerazione della delicatezza e complessità della materia, peraltro, è
stato ritenuto opportuno acquisire, sulla questione, il parere
dell’Avvocatura Generale dello Stato. L’Organo Legale, con consultiva n.
13635/07, sentito in proposito il Comitato Consultivo, ha osservato come
debba escludersi che “…il generico rinvio operato dall’art. 4, comma 2-sexies
del d.l. 209/2002 alle norme del titolo II del d.p.r. 602/73 – peraltro previa
verifica di compatibilità – sia sufficiente ad attribuire all’ingiunzione fiscale
l’idoneità a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca…”.
Ciò, in relazione proprio alla natura eccezionale delle norme che
individuano gli atti sulla cui base può essere iscritta ipoteca; in particolare,
l’Avvocatura Generale evidenzia la consolidata giurisprudenza di legittimità
che “…conferma la conseguente necessità di fornire delle norme che
disciplinano i titoli ipotecari un’interpretazione restrittiva, che non sembra
lasciare spazio, nel caso in esame, ad una soluzione positiva del quesito”. In
relazione, poi, a possibili obiezioni di disparità di trattamento, l’Organo
Legale evidenzia la circostanza che gli enti locali mantengono comunque la
possibilità di accedere alla procedura di riscossione mediante ruolo -
laddove si avvalgano, come sopra evidenziato, degli agenti della riscossione
- e, dunque, la possibilità di utilizzare l’intero sistema di cui al D.P.R.
602/73, ivi compresa la facoltà di iscrivere ipoteca legale, ai sensi dell’art.
77.

> Il tenore delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-sexies, del decreto
legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, data la generalità del rinvio ivi contenuto, impone
una riflessione di carattere interpretativo e esegetico anche da un punto di
vista tributario. Si ritiene opportuno premettere che, come è stato più volte
ribadito, anche alla luce del costante insegnamento della Corte di
Cassazione, le disposizioni che prevedono agevolazioni tributarie sono di
stretta interpretazione (Corte di Cassazione sentenze n. 4530/2002, n.
4611/2002, n. 13607/1991) in considerazione della loro particolare ratio
legis.
Tanto precisato, la citata estensione, ai comuni e ai “concessionari
locali”, delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602/73 “in
quanto compatibili” non sembra possa comportare anche l’estensione delle
agevolazioni tributarie ivi previste, che restano ancorate al principio di
tassatività, proprio in considerazione della natura “eccezionale” delle
disposizioni agevolative tributarie.
Sotto il profilo specificatamente tributario, si ritiene, dunque, che la
pretesa equiparazione della procedura di riscossione coattiva mediante
ingiunzione fiscale a quella di riscossione mediante ruolo, secondo il
vigente disposto normativo, comunque non attribuisca ai comuni e ai
“concessionari locali” la gratuità delle formalità ipotecarie, ai sensi dell’art.
47, primo comma, del D.P.R. n. 602/73, né, per gli stessi motivi, la gratuità
delle certificazioni e delle visure ipotecarie ai sensi, rispettivamente, dell’art.
47, secondo comma, e del successivo art. 47-bis. Su tale specifico aspetto,
l’Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver ribadito che le norme che
prevedono agevolazioni di natura fiscale sono di stretta interpretazione, e
pertanto non applicabili al di fuori dei casi in esse espressamente previsti,
ha osservato che “… il rinvio contenuto nell’art. 4, comma 2-sexies del d.l.
209/02 al titolo II del citato D.P.R. 602/73 – che non è assoluto, bensì nei
limiti della compatibilità – non sembra poter determinare l’applicabilità
dell’art. 47 nell’ambito della procedura di riscossione mediante ingiunzione
fiscale, potendo anche dubitarsi dell’ammissibilità di un’interpretazione
analogica della norma che estenda a soggetti diversi l’agevolazione
riconosciuta in favore dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.

Riflessioni
L’ingiunzione fiscale è un mezzo che realizza la procedura coattiva
d'esazione; essa consiste nell’ordine di pagamento di una somma e va notificata
al debitore designato. All’ingiunzione fiscale, in base alla quale i comuni
procedono direttamente (in proprio o tramite “concessionari locali”) alla
riscossione coattiva delle somme, non può essere attribuita la natura di
titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca legale, e alla relativa procedura di
riscossione non sono applicabili le disposizioni agevolative tributarie
previste per le operazioni ipotecarie richieste dagli agenti della riscossione.


L’ingiunzione è un atto amministrativo recettizio che esplica i suoi effetti
nel momento in cui si perfeziona la notifica , ovvero allorché l’intimazione venga a
conoscenza del destinatario . Essa consiste in un ordine di pagamento con il
quale l’ente impositore intima di pagare l’importo richiesto entro un preciso arco
di tempo, pena gli atti esecutivi .. Alla luce della sentenza n. 10958 del
25/05/2005 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice competente a
sindacare la legittimità dell’ingiunzione de qua è la CT(entro 60 giorni dalla
notificazione)) e non il GO; e’ irrilevante la constatazione della mancata espressa
menzione nell’articolo 19 del dlgs 546/92 dell’ingiunzione tra gli atti
autonomamente impugnabili innanzi al giudice speciale d’imposta (3).

Carmela Lucariello
28 Maggio 2008

_____________________________________
Note
(1) La suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15617 del 26 luglio 2005 ha statuito che
qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata con una procedura dichiarata invalida (es.per la
mancanza della relazione dell’ufficiale notificante in calce all’originale o alla copia) non può
escludersi che avendone i requisiti di contenuto e di forma - la stessa possa essere considerata
idonea a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione ex articoli 1334 e 1335 del codice civile
quando sia, comunque, pervenuta in un luogo considerabile come indirizzo del destinatario. In
altri termini, l’ingiunzione fiscale, anche se notificata in modo irregolare può svolgere la funzione
di atto di interruzione della prescrizione decennale delle entrate del Comune. In definitiva la
suprema Corte ha fissato il principio in base al quale l'ingiunzione fiscale in quanto atto
giudiziario (al pari del precetto) deve essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo
i dettami della legge 890/1982.Se ciò non avviene, l'ingiunzione - "declassata" ad atto giuridico
sostanziale - può essere idonea, avendone i requisiti, a svolgere la funzione di atto di interruzione
della prescrizione (rectius costituzione in mora) bastando, in questa ipotesi, ai fini della validità
della notifica, la semplice presunzione di conoscenza prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c..
L'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo,
unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di
autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente
a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto, contro il quale la parte privata ha
l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa
tributaria. Qualora l'ingiunzione perda efficacia relativamente e limitatamente alla sua
equivalenza al precetto (nella specie, in ragione del mutamento nel sistema di riscossione coattiva,
a seguito di una modifica legislativa) non viene meno in essa la valenza del titolo esecutivo, in cui
è irrevocabilmente consacrato l'accertamento del credito dell'Amministrazione. Pertanto, ove
l'ingiunzione non sia tempestivamente impugnata, tale accertamento non può più essere revocato
in discussione con l'opposizione proponibile in seguito alla notificazione della cartella esattoriale,
restando la "causa petendi" circoscritta a ipotetici vizi propri di quest'ultima, senza che possa
estendersi a quanto era originariamente deducibile e non è stato dedotto, risultando questo
assorbito nel giudicato.(Cassazione sentenza n. 10496 depositata il 18 luglio 2002)
(2) A seguito dell'ampliamento della giurisdizione tributaria disposta dall'art. 12 della L. 28
dicembre 2001, n. 448, l'indicazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, deve ritenersi comprensiva dell'ingiunzione con cui ha inizio la
riscossione dei crediti pubblici mediante ruolo. Tale ingiunzione sostituisce la cartella di
pagamento ed è, pertanto, impugnabile, se il credito abbia natura fiscale, avanti alla
giurisdizione tributaria, sia per i vizi dell'atto sia per le contestazioni inerenti ai presupposti,
anche sostanziali, dell'ingiunzione stessa. (Ord. n. 10958 del 20 gennaio 2005 dep. il 25 maggio
2005della Corte Cass., SS.UU. civ.) Per la Commissione Tributaria Regionale di Bari sentenza n..
58/10/05 del 22 aprile 2005, depositata il 24 giugno 2005: “E' legittima l'impugnativa promossa
innanzi al giudice tributario avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario per la
riscossione dei tributi al fine di riscuotere coattivamente l'imposta di pubblicità. Con la riforma
del contenzioso tributario di cui al Dpr 636/72, infatti, l'ingiunzione emessa per la riscossione
delle imposte indirette indicate nell'articolo 1 del citato decreto è risultata - anche in base a
numerose pronunce della suprema Corte - attratta nell'ambito della giurisprudenza tributaria e
non più in quella ordinaria. Va respinta, pertanto, a giudizio della Commissione regionale della
Puglia, l'eccezione sollevata dal concessionario della riscossione appellante circa l'inammissibilità
del ricorso per essere stato proposto dinanzi alla Commissione tributaria e non già dinanzi al
giudice ordinario.
Va parimenti respinta, inoltre, la tesi circa la sussistenza in capo al citato concessionario dei
requisiti previsti dalla legge per poter accedere alla potestà ingiunzionale. In particolare, secondo
la Commissione regionale - conformemente a quanto ritenuto dai primi giudici - il concessionario,
ai fini della riscossione delle somme dovute dal contribuente, avrebbe dovuto procedere con
l'iscrizione a ruolo e non con l'ingiunzione di pagamento. Ciò in quanto, in base alla normativa
all'epoca vigente (articolo 52 del Dlgs 446/97), la riscossione dei tributi di spettanza di Comuni e
Province a mezzo di ingiunzione fiscale era consentita solo ai Comuni che si occupavano
personalmente della riscossione e ad altri soggetti opportunamente indicati dalla norma (tra i
quali non rientra il Concessionario appellante).

(3) Federico Gavioli, ingiunzione fiscale ancora consentita agli enti locali in www.
Commercialistatelematico.com gennaio 2008 così precisa: L’ingiunzione amministrativa è un
particolare tipo di atto esecutivo, di formazione amministrativa e stragiudiziale che presenta le
seguenti caratteristiche:

1) è un atto tipicamente recettizio, poiché non produce alcun effetto se non è portato
preventivamente a conoscenza del suo destinatario; in particolare, la legge prevede una
forma di comunicazione privilegiata di questo atto, vale a dire la notificazione eseguita
dall’ufficiale giudiziario addetto al tribunale ovvero al messo di conciliazione del giudice di
pace;
2) è un atto propulsivo poiché mira a promuovere e a stimolare l’attività di altro soggetto,
pubblico o privato. Con più precisione, è un atto propulsivo per l’adempimento di obblighi,
attraverso il quale:
- si ingiunge all’obbligato di ottemperare ad un obbligo preesistente;
- lo si mette in mora;
- gli si fissa un termine per adempiere;
- lo si informa sulle sanzioni e sulle conseguenze sfavorevoli cui si espone in caso di
inadempimento;
3) un atto unilaterale, poiché formato dall’Amministrazione senza il contributo di alcun
soggetto e in assenza di contraddittorio. In altri termini è formato dall’ente nell’esercizio del
suo potere di autoaccertamento e autotutela;
4) l’ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto
prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile
ordinario è l’atto di precetto. Con più precisione, qualora l’ingiunzione non sia la
conseguenza di una previa attività formale di accertamento condotta dall’ente locale, questa
cumula in se stessa la duplice funzione di titolo esecutivo e di precetto. Ove, invece, sia
preceduta dalla emissione di un atto di accertamento o di liquidazione che debbono
considerarsi titoli idonei a dar corso all’esecuzione, l’ingiunzione avrà la semplice funzione di
precetto e pertanto potrà essere impugnata solamente per i vizi propri;
5) l’ingiunzione, quale atto preparatorio dell’esecuzione forzata speciale, deve contenere gli
elementi dell’atto di precetto così come previsto dall’articolo 480 del codice di procedura
civile, vale a dire:
* l’intimazione a pagare una somma indicata;
* il termine di trenta giorni entro cui pagarla;
* l’avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata;
* la motivazione con riferimento all’eventuale atto di accertamento o di liquidazione (per i
crediti tributari), o all’atto di messa in mora (per altre obbligazioni patrimoniali) che ne sta
alla base;
* l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione.

La procedura di riscossione tramite ingiunzione ha inizio con l’emissione dell’atto da parte
dell’ufficio sottoscritto dal funzionario responsabile dell’ufficio delle entrate se l’ente locale gestisce
in proprio o dal legale rappresentante del soggetto ex art. 53, del D.lgs. n. 446 del 1997 o
dell’azienda speciale o della società mista negli altri casi. Il contribuente ricevuto l’atto ha
trenta giorni di tempo per adempiere all’obbligazione ovvero, in alternativa, può proporre
ricorso. L’opposizione va proposta entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione innanzi
alle commissioni tributarie ai sensi dell’ articolo 12, comma 2 della legge 28.12.2001, n.
488 (Finanziaria 2002) per le entrate tributarie e innanzi al giudice ordinario competente
per valore (giudice di pace per importi non superiori a 2.582,28 euro, Tribunale per
importi superiori) per quelle aventi oggetto entrate patrimoniali. In quest’ultimo caso, il
ricorso dà luogo ad un normale giudizio di cognizione nel quale l’opponente assume la
veste di attore e ha l’obbligo di provare i fatti a fondamento delle sue ragioni.
L’ingiunzione fiscale “soffre” di una serie di poteri certamente minori rispetto alla procedura
di riscossione coattiva mediante ruolo che hanno, dopo le modifiche apportate al DPR 602/73
dalle leggi 248/05 e 248/06, gli ex concessionari; in particolare si segnalano:

a. l’ingiunzione deve essere notificata nelle forme della citazione da un ufficiale
giudiziario addetto al tribunale o all’ufficio del giudice di pace;
b. per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare l’ufficiale giudiziario o
il messo del giudice di pace hanno diritto alle competenze previste, seppur ridotte alla
metà, con conseguente evidente disparità di trattamento rispetto ai concessionari
della riscossione;
c. le procedure esecutive immobiliari avvengono sotto il totale controllo del tribunale
in cui insiste l’immobile pignorato.


IL PRESENTE IN TERVENTO E’ ESPRESSIONE DI OPINIONI PERSONALI DELL’AUTORE
a cura Carmela Lucariello
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