Contestuale aumento delle sanzioni per effetto del “Decreto Mille Proroghea cura Luigi Risolo 29 dicembre 2009 L’art. 44 intitolato delle “Disposizioni in materia di tutela della riservatezza” del Decreto Legge datato 30 dicembre 2008 , n. 207 denominato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” (Decreto Legge “Mille Proroghe”), contiene importanti novità concernenti la normativa sulla privacy sia sotto il profilo testuale (introduzione di nuove norme) che sotto il profilo sanzionatorio. Vengono inasprite le sanzioni amministrative per l’omessa o inidonea informativa all’interessato (articolo n. 161 del Decreto Legislativo n. 196/2003) con l’aumento dalla soglia dai “tremila euro-diciottomila euro" a quella dei "seimila euro-trentaseimila euro”. Viene raddoppiata la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla cessione dei dati, che ora va da diecimila euro a sessantamila euro, e da mille euro a seimila euro per violazione del principio della diffusione dei dati personali riguardanti lo stato di salute tramite i soggetti autorizzati (articolo n. 162 del Decreto Legislativo n. 196/2003). Viene aumentata la sanzione per omessa o incompleta notificazione che va da ventimila euro a centoventimila euro (articolo n. 163 del Decreto Legislativo n. 196/2003). Viene aumentata in maniera consistente la sanzione per omessa informazione o esibizione al garante che va da diecimila euro a sessantamila euro (articolo n. 164 del Decreto Legislativo n. 196/2003). Vengono aggiunti Il comma 2-bis e 2-ter all’articolo n. 162 del Decreto Legislativo n. 196/2003 i quali prevedono rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di adozione di misure minime di sicurezza, trattamento illecito dei dati e dei compiti del Garante in materia di prescrizione ai titolari del trattamento dei dati delle misure per un trattamento dei dati conforme al disposto normativo e di divieto assoluto di consentire un illecito trattamento degli stessi dati. Viene aggiunto un nuovo articolo, il n. 164-bis “Casi di minore gravità e ipotesi aggravate” ed aumentate le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo n. 62 del Decreto Legislativo n. 206/2005 con una soglia che va da tremila euro a diciottomila euro per i professionisti che omettono e ledono gli interessi ed i diritti dei consumatori. Analizzando nel dettaglio quanto sopra riassunto si ha quanto segue. Per ciò che attiene il sistema sanzionatorio nello specifico l’articolo 44 prevede le seguenti modifiche: - All'articolo n. 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Omessa o inidonea informativa all’interessato” le parole da: “tremila euro a diciottomila euro” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro». - L'articolo n. 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Altre fattispecie”, e' cosi' modificato: a) al comma 1, che ha per oggetto la cessione dei dati in violazione dell’art. 16, comma 1, lettera b) del suddetto Decreto Legislativo, le parole: “da cinquemila euro a trentamila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da diecimila euro a sessantamila euro”; b) al comma 2, avente ad oggetto le disposizioni dell’art. 84 comma 1 delle comunicazioni di dati all’interessato concernenti lo stato di salute, le parole: “da cinquecento euro a tremila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da mille euro a sei mila euro”; - All'articolo n. 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, , denominato “Omessa o incompleta notificazione”, le parole: “da diecimila euro a sessantamila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da ventimila euro a centoventimila euro” e le parole: “e con la sanzione amministrativa accessoria” fino alla fine del comma sono soppresse. - All'articolo n. 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Omessa informazione o esibizione al Garante”, le parole: “da quattromila euro a ventiquattromila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da diecimila euro a sessantamila euro”.
Per ciò che riguarda la parte strettamente normativa vengono aggiunti due commi all’articolo n° 162 ed un nuovo articolo e cioè il n° 164-bis, sempre del già citato Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Nello specifico all’articolo n° 162 intitolato “Altre fattispecie”, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: Comma 2-bis. Il quale sancisce che “In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta”. Comma 2-ter. Il quale sancisce che “In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro”. Dopo l’art. 164 intitolato “Omessa informazione o esibizione al Garante”, viene introdotto l’articolo 164-bis denominato “Casi di minore gravità e ipotesi aggravate” il quale sancisce: 1. “Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti”. 2. “In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta”. 3. “In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio”. 4. “Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore”. In ultima analisi vi è la modifica All'articolo 62, comma 1, denominato delle “Sanzioni”, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il quale punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria il professionista che non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso, ovvero da in merito informazioni incomplete o errate o comunque non conformi al diritto di recesso da parte del consumatore, ovvero non rimborsa a quest’ultimo le somme di danaro eventualmente pagate “…nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’art. 64…”. Tanto premesso le modifiche dell’Art. 62 del Decreto Legislativo n. 206/2005 consistono nelle seguenti parole: “da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque”sono sostituite da: “tremila euro a diciottomila euro”. Luigi Risolo
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