Fonte: Wikipedia
Nel diritto italiano il cosiddetto danno biologico consiste nella lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica della persona.
Questo sussiste in presenza di una lesione fisica o psichica della persona. Tale categoria di danno è stata elaborata nel tempo dalla giurisprudenza. Inizialmente, prevedendo l'ordinamento positivo un risarcimento del danno cosiddetto patrimoniale, il solo danno risarcibile ammesso era quello che scaturiva dall'applicazione della nota "regola del calzolaio", ovvero il cosiddetto danno emergente (inteso esclusivamente dal punto di vista economico) ed il lucro cessante (inteso come perdita di possibilità di guadagno). Successivamente, essendo venute alla luce varie situazioni in cui non era possibile applicare detta regola (perchè afferente a situazioni radicalmente diverse da quella oggetto della regola, come nel caso di un soggetto non lavoratore), si iniziò a valutare il danno come riverberato sull'integrità fisica del soggetto. Prescindendo, quindi, da ogni valutazione sulla capacità lavorativa del soggetto.
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27 marzo 2009
Determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico.
Qui il Decreto del 29 marzo 2009
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