Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 352 del 1° settembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 13ottobre 1998, è stato fornito il regolamento recante i criteri e le modalità per lacorresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti aidipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.Testo del documento DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1998, n. 352 Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ilcompito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallostesso comma 36; Adotta 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediticoncernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti aidipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal1° gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolaridi pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventifunzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioniprivilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3. Art. 2 1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti dicui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo dirivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,n. 412. 2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligodi pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene inconformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale. 3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazionemonetaria. 4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%. 5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTATdei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istitutonazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale. 6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio. 7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione. Art. 3 1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalladata di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto aisensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativoprovvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, dacomunicare all'interessato nel termine di trenta giorni. 2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolatisulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. E'escluso l'anatocismo. 3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale orivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 deldecreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Art. 4 1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventinatura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singoleamministrazioni. 2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, èa carico delle amministrazioni di appartenenza. 3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di naturaassistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenzialicompetenti all'erogazione.
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