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Portoncino nuovo, si apre una piccola “finestra” sul 55 per cento


La ristrutturazione del portoncino d’ingresso gode dell’detrazione del 55%?

La ristrutturazione del portoncino d’ingresso gode dell’detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici soltanto se questo ha le caratteristiche tecniche e costruttive degli infissi.

Questa la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 475/E

Oggetto:
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 -
Interpretazione del DM del 19/02/2007- Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Ristrutturazione portoncino d'ingresso

Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM del 19/02/2007, e' stato esposto il seguente quesito

QUESITO
L'interpellante sta effettuando lavori di ristrutturazione di un appartamento in un immobile, sito in ..., consistenti in modifiche murarie interne, rifacimento di impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, ivi compresa una nuova pavimentazione e la sostituzione delle finestre con i relativi infissi.
Durante i suddetti lavori e' stato sostituito il vecchio portoncino d'ingresso dell'appartamento con uno nuovo per il quale il fornitore ha provveduto a consegnare la dichiarazione del fornitore che attesta la trasmittanza termica. TIZIO chiede di sapere se si puo' applicare la detrazione del 55% agli interventi di sostituzione del portoncino dell'ingresso che, a parere dell'interpellante, rispecchia i requisiti di trasmittanza termica indicati nell'attuale normativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), commi 344, 345, 346 e 347, ha introdotto una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 55 % delle spese sostenute nel 2007, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Con l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 - la predetta agevolazione e' stata prorogata, ed in parte ampliata, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Per quanto interessa il presente interpello, avente ad oggetto la possibilita' di usufruire dell'agevolazione per la sostituzione del portone d'ingresso con uno nuovo per il quale il produttore ha attestato i requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa in esame, occorre fare
riferimento al comma 345 della citata legge n. 296 del 2006.

Tale disposizione disciplina l'applicazione della detrazione per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti o su parti di edifici esistenti, riguardanti le strutture opache, verticali e orizzontali, e le finestre comprensive di infissi.

Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, coordinato con il decreto 7 aprile 2008, emanato a seguito della proroga dell'agevolazione prevista dalla legge finanziaria per tale anno, all'art. 1 definisce il contenuto degli interventi agevolabili, specificando che per interventi sull'involucro di edifici esistenti si intendono gli interventi riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti, per le spese sostenute nel 2007, nella tabella di cui all'allegato D del decreto stesso e, per le spese sostenute a partire dal 2008, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

Per quanto concerne le spese ammesse a fruire della detrazione, l'articolo 3 del citato decreto interministeriale menziona:


a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:


. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;


b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.


Dalle disposizioni richiamate, si evince che le spese relative agli interventi sulle strutture verticali ammesse a fruire della detrazione possono consistere o in lavori che interessano le strutture opache o in interventi riguardanti le finestre, consistenti, a loro volta, nella sostituzione di finestre comprensive di infissi o nella sostituzione delle sole strutture vetrate.

Non viene fatto alcun riferimento alla fornitura e posa in opera di "portoni d'ingresso" per cui si deve ritenere che tale intervento non sia stato ritenuto di per se' significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico, finalita' alla quale e' preordinata l'agevolazione in esame.

Ne consegue che sulle relative spese potra' essere applicata la detrazione d'imposta del 55 per cento soltanto se il portone, inteso come lavoro eseguito sulle strutture opache consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per dette strutture opache o se, presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra.

Si ricorda, peraltro, che il risparmio energetico conseguito deve essere comprovato dalla specifica documentazione prescritta dal decreto interministeriale richiamato. Occorre, in particolare, acquisire: a) l' asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti.

 L'asseverazione deve specificare in particolare, il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, la trasmittanza del medesimo componente sia inferiore o uguale a determinati valori (che, come precedentemente detto, per gli interventi realizzati nel 2007 sono riportati nella tabella dell'allegato D al decreto stesso e, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008); b) l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, anch'esso prodotto da un tecnico abilitato successivamente alla esecuzione degli interventi, che riporti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio.

Continua sul testo ufficiale sul sito dell'Agezia delle Entrate



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