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INTRODUZIONEIl Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002 n. 231, in vigore dal 7 novembre 2002, ordina che nell’ambito di una transazione commerciale chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento di un importo ha diritto al pagamento degli interessi di mora.
Quindi, dall’entrata in vigore del decreto in esame gli interessi di mora si applicano automaticamente alle obbligazioni di pagamento adempiute in ritardo per i contratti conclusi a far data dall’8 agosto 2002 tra:
Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa i rapporti tre imprese/professionisti e clienti privati.
La normativa sugli interessi moratori non trova applicazione nelle seguenti altre ipotesi:
DECORRENZA E MISURA DEGLI INTERESSIPer effetto delle nuove regole, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.
Se il termine per il pagamento non è previsto dal contratto, gli interessi decorrono:
Per i prodotti alimentari deteriorabili gli interessi di mora maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni (non assume rilevanza la data di ricevimento della fattura).
Il tasso di interesse da applicare (art.5 comma 1 del D.Lgs 231/2002) è pari al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazione di rifinanziamento maggiorato del 9% per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili e del 7% per tutte le altre transazioni.
Il termine di pagamento e la misura degli interessi possono essere derogati dalla parti solo con patto scritto.
La libertà delle parti è comunque limitata: le clausole contrattuali sono nulle se risultano inique a danno del creditore.
L’Assonime, nella circolare 27 marzo 2003 n. 15, ha chiarito infatti che sono da considerare nulli tutti quegli accordi volti a negare preventivamente il diritto alla corresponsione degli interessi moratori.
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