Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplelemto Ordinario n. 14
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge29 novembre
2008, n. 185, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22
del 28 gennaio 2009- Supplemento Ordinario n. 14
(*) Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art
1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori
pensionati e non autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con
i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di
pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito
complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad
euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori
di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un
solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne'
ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo
81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato
dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso
i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c)
prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati
risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati.
Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo
47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando
i relativi codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi
l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma
2, lettera
b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il 28 febbraio 2009
utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci
giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta
puo' essere effettuata anche mediante i soggetti di cui
all'articolo
3, comma
3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta
alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti
pensionistici ai quali
e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio
spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009,
in
relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione
delle
disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo
l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti
del monte ritenute
e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano
il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste,
nel limite
del
monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14
e' recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n.
241 a partire dal
primo giorno successivo a quello di erogazione, deve
essere indicato nel
modello 770 e non concorre alla formazione del
limite di
cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
L'utilizzo del
sistema del versamento unificato di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte
degli
enti pubblici
di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29
ottobre 1984, n.
720
e' limitato ai soli importi da compensare; le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano
l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile
e comunicano al
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono
all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del
2009 in via telematica,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6,
fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio
non e' erogato
dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973,
la richiesta
di cui al comma 6, puo' essere presentata telematicamente
all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante
i soggetti
di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali
non
spetta alcun compenso, indicando le modalita'
prescelte per l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere
richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare
e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d'imposta
2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma
12 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli
23
e 29 del
decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso
i quali i soggetti
beneficiari indicati al comma 1, lettere a),
b) e c) prestano l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari
di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base
della richiesta prodotta dai soggetti interessati
ai sensi
del
comma 5, entro
il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici
ai quali
e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio
spettante, rispettivamente entro il mese di aprile
e maggio 2009,
in relazione ai dati autocertificati ai sensi del
comma 5, in
applicazione
delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo
l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti
del monte ritenute
e contributi disponibili nel mese di aprile 2009.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano
il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle
richieste,
nel limite
del
monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono
all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009
in via telematica,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12,
fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione,
secondo le modalita' di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi
del
comma
12 non
e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli
23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.
600
del 1973,
la richiesta puo' essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei
soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione,
telematicamente
all'Agenzia delle entrate, anche mediante
i soggetti
di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,
ai quali
non spetta compenso, indicando le modalita' prescelte
per l'erogazione dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta 2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio
richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita'
previste dal decreto
del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio
non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad
effettuare la restituzione
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi effettuano
la restituzione del beneficio non spettante, in tutto
o in
parte, mediante versamento con il modello F24 entro
i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli
relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il
recupero
di quelli
non spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti
ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli
importi
indebitamente
compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli
23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600
del
1973 e
gli intermediari
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti
a conservare per tre anni le autocertificazioni
ricevute
dai richiedenti
ai sensi
del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione
finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio
previsto dalle
presenti disposizioni, nello stato di previsione
del Ministero
dell'economia
e delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno
2009, con una
dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni
di euro cui
si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e
l'Agenzia delle
entrate provvedono
al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo, comunicando
i risultati
al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello
Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base
su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato
applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread,
spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale
alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo
non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano
una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario
qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi
a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in
favore dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il
solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla
prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca
devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non
necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli
onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalita' connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non
applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei
riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da
ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione
dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1,
A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento
da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica
anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul
conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in
cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero,
sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta
a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' per la comunicazione alle
banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali,
sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe
tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilita'
delle disposizioni di cui al presente comma e le modalita' tecniche
per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e
successivemodificazioni, pari allaparte di rata a carico dello Stato
ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi
finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri
derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro
per l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da
ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare
ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a
tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso
complessivo applicato in tali contratti e' in linea con quello
praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche
e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati
articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto legislativo n.
385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a
osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare
adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e
alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive
modificazioni, trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e
nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche
sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e
delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
all'articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993.
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno
2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4,
registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo
stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi
degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di
handicap, nonche' al fine di una tendenziale assimilazione tra le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e
i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli
studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater
sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui
per
l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento
attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti
bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali
aventi ad oggetto la commissione di
massimo scoperto se il saldo del cliente
risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione
accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore
del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme
sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme
effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile
tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia
specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza
massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del
cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a
favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815
del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo
2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso
alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati
alle disposizioni
del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima
data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo
agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.
Art. 2-ter
Utilizzo del risparmio degli enti locali
1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno
degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei
saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilita' interno per il
2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al
pagamento di spese in conto capitale per impegni gia' assunti, se
finanziate da risparmi derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei
tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi,
se non gia' conteggiato nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la
rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1 si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare,
di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi
dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di
cinque milioni di euro per l'anno 2009.
Consulta gli altri articoli della legge