L’ASSUNZIONE ON-LINE11 gennaio 2008A cura di Azzurra Ricci Dopo 10 anni di preparazione è stata introdotta la modalità informatica delle comunicazioni per assunzione, cessazione o variazione del rapporto di lavoro. Con il DLgs 469/’97 è stata decretata la fine del monopolio dello Stato sull’intermediazione di manodopera, poiché non più adatto tenuto conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Nel momento in cui lo stato abbandonava il monopolio del collocamento, consentendo la funzione anche ai privati, si è posto il problema di realizzare uno strumento che consentisse di conoscere meglio il mercato del lavoro. Così il DLgs 276/2003 (legge Biagi) ha istituito la Borsa Lavoro per realizzare le finalità affidate sei anni prima al SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SIL), rimasto sulla carta nonostante tutti i tentativi di avvio. “La Borsa Continua Nazionale del Lavoro è un sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. È liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese”: questo era il progetto dell’art 15 del DLgs 276/2003. Solo con la finanziaria 2007 il Ministero ha accelerato la costruzione della rete informatica e dei collegamenti necessari. Contestualmente, a tutti i datori di lavoro e ai committenti è stato imposto l’obbligo di trasmettere ai centri provinciali per l’impiego, che poi li riversa nella Borsa Lavoro, comunicazioni e informazioni sulla costituzione e sulle vicende successive dei rapporti di lavoro subordinato e di alcune tipologie di lavoro autonomo. Nel sistema confluiranno anche le informazioni in possesso delle società autorizzate all’attività di intermediazione e selezione e le inserzioni delle aziende in cerca di lavoratori. Le potenzialità di tutte queste informazioni sono enormi e potrebbero dare un contributo decisivo all’individuazione dei problemi e delle esigenze del mondo del lavoro. LA PROCEDURA TELEMATICA Venerdì 11 gennaio 2008 è scattato l’obbligo di comunicare on-line l’assunzione dei dipendenti . PROCEDURA:
Il sistema informativo del centro per l’impiego rilascia contestualmente la ricevuta che ha data certa di trasmissione e attesta l’avvenuto adempimento all’obbligo. SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Per il contratto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (CO.CO.CO. o CO.CO.PRO), il datore si identifica con il Committente; per i tirocini formativi e altre esperienze assimilate, con il soggetto Ospitante. CONDIZIONI:
L’obbligo di comunicazione sussiste in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, proroga o trasformazione, trasferimento o distacco, modifica della ragione sociale, trasferimento dall’azienda, ecc. SANZIONI:
Per omesso o tardivo invio della comunicazione sanzione che va dai € 100,00 ai € 500,00 per ogni lavoratore; da € 50,00 a € 250,00 per le aziende di somministrazione. Stampa| | Home page Archivio Leggi e Decreti
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