Sarà in vigore dal 4 luglio 2009Sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 è stata pubblicata la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". La novella introduce modifiche su tutto il corpo del codice di rito e, per alcuni aspetti, presenta elementi di rottura con la tradizione sinora seguita dagli operatori del diritto: è sufficiente menzionare l’introduzione della «testimonianza scritta» o l’ingresso dell’istituto della «translatio iudicii tra le giurisdizioni» (recente approdo interpretativo delle Sezioni Unite e della Consulta). Il Legislatore sceglie, anche, di licenziare un nuovo «rito sommario», destinato a divenire “il modulo processuale” dei futuri processi civili, tenuto, anche, conto della delega conferita al Governo per il riordino razionale dei (troppi) riti allo stato vigenti. La riforma modifica sensibilmente il processo civile anche nella direzione della ragionevole durata: ritoccate le norme sottese alla regolamentazione delle spese di lite ed innalzati i poteri sanzionatori del Giudice per chi, a vario titolo, “rallenti” la durata fisiologica del procedimento. Introdotte, con grande novità, le misure di coercizione “indiretta”, sulla scia delle cd. astreintes francesi: il nuovo art. 614-bis c.p.c., infatti, prevede un rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare. La norma di nuovo conio prevede che, con il provvedimento di condanna, il giudice possa fissare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. L’intento di semplificare il processo civile porta ad una progressiva soppressione dei riti speciali nell’orbita di una movimento di revisione che sarà concluso con la legge delegata che, di qui a poco, sarà emanata dal Governo. Per ora espunti dal sistema sia il rito societario che il rito speciale per le cause aventi ad oggetto sinistri con lesioni. Abrogati, in tal senso, sia l’art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 che gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Il testo approvato introduce precipue norme di diritto intertemporale, deputate a regolare il regime transitorio. Qui puoi scaricare il file PDF della LEGGE 18 giugno 2009 , n. 69 Stampa| | Home page Archivio Leggi e Decreti
|
Qual è l'ultima pagina visitata su Rivaluta.it? Eccola
Top Articoli |