Vidimazione registri di carico e scarico rifiuti
13 febbraio 2008
Dal 13 febbraio 2008, i registri di carico e scarico delle imprese che trasportano e producono rifiuti dovranno essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente (
art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'art. 2 comma
24-bis del D.Lgs. 4/2008).
I registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere utilizzati.
I registri già in uso ma non vidimati non potranno essere più utilizzati: in questo caso, occorrerà presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da numerare e vidimare.
Per la numerazione e vidimazione di ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine, dovrà essere corrisposto il diritto di segreteria di Euro 30,00.
Non si pagano la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo.