Anche telefonini cellulari e internet entrano tra i mezzi di sussistenza che il genitore separato deve garantire al figlio non conviventeLo stabilisce la Cassazione (Sesta Penale, sentenza 45809/08 depositata l'11 dicembre) confermando la condanna a quattro mesi di reclusione, 900 euro di multa e diecimila euro di provvisionale a carico di un padre romano di 49 anni. IL CASO Ad avviso dei supremi giudici, infatti, per mezzi di sussistenza, non si può più, come una volta, intendere solo «il vitto e l'alloggio». Questa riflessione è nella sentenza 45809 della Sesta sezione penale che ha condannato Marco D.M., un padre inadempiente di 51 anni, a quattro mesi di reclusione sospesi dalla condizionale a patto che paghi una provvisionale di 10 mila euro in favore della ex moglie Luisa S. e del figlio Lorenzo ai quali - per quasi quattro anni- non ha versato rispettivamente 150 e 400 euro al mese. Senza successo, in Cassazione, l'uomo ha fatto presente che il suo lavoro di pubblicitario era andato male e che, comunque, nei limiti delle sue possibilità, aveva dato un sostegno, seppur saltuario, alla ex famiglia. Marco si è difeso anche dicendo che Simonetta e Lorenzo se l'erano cavata lo stesso e non erano in «stato di bisogno». Insomma, un tetto e un piatto di minestra ce l'avevano. La Suprema Corte gli ha replicato che tra i mezzi di sostentamento vanno anche compresi «gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)». Ovviamente da elargire «in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato». A sfavore di Marco hanno giocato anche il fatto che mantiene una nuova famiglia e una figlia universitaria nata da un precedente legame. È stato così confermato il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 28 novembre 2007."
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