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Guida al diritto annuale 2009


ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2009

Il versamento del diritto annuale 2009, dovuto dalle imprese iscritte nel Registro Imprese, ai sensi dell’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche, deve essere effettuato in un’unica soluzione ed esclusivamente con il modello F24, entro il termine (16 giugno 2009) previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Maggiorazioni

Entro il trentesimo giorno dalla scadenza ordinaria (16 luglio 2009), il versamento va effettuato con la maggiorazione dello 0,40%, senza arrotondamento. In questo modo l’impresa compensa immediatamente quanto deve pagare per il diritto annuale 2009 con crediti derivanti da altri tributi/contributi.

IMPORTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

  Sede Unità locale

IMPRESE INDIVIDUALI  ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

€  200,00

€    40,00

SOCIETA’ COOPERATIVE

€  200,00

€    40,00

CONSORZI

€  200,00

€    40,00

SOCIETA’ DI PERSONE

€  200,00

€    40,00

SOCIETA’ DI CAPITALI

€  200,00

€    40,00

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria, ancorchè annotate nella Sezione Speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Definizione di fatturato
D.L. n.359 dell’ 11/5/2001, circolari Ministero Sviluppo Economico n. 3513/C del 22/05/2001, n. 146515 dell’11/04/2008, n. 3317 del 29/04/2008, n. 6214 del 12/06/2008 e n. 19230 del 3/.3/.2009.

Fatturato

aliquote

da euro

a euro

0,00

100.000,00

200,00 euro (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,0001% fino ad un massimo di 40.000,00 euro

IMPORTI DOVUTI PER UNITA’ LOCALI (SEZIONE ORDINARIA)

Le imprese che hanno unità locali sono tenute ad un ulteriore versamento del 20% di quanto versato per la sede, fino ad un massimo di 200,00 euro per ogni unità locale, a favore della Camera di Commercio nel cui territorio si trova l’unità locale.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 110,00.

IMPORTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE

 

SEDE

UNITA’
LOCALE

IMPRESE  INDIVIDUALI ISCRITTE  ED ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE

€    88,00

€   18,00

SOCIETA’ SEMPLICI “AGRICOLE”

€    88,00

€   18,00

SOCIETA’ SEMPLICI “NON AGRICOLE”

€  144,00

€   29,00

SOCIETA’ ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE (DLGS 2/2/2002 N. 96 COMMA 2, ART. 16 – SOCIETA’ TRA AVVOCATI)

€  170,00

 

IMPORTI DOVUTI PER UNITA’ LOCALI (SEZIONE SPECIALE )

Le imprese che hanno unità locali sono tenute ad un ulteriore versamento del 20% di quanto versato per la sede,  a favore della Camera di Commercio nel cui territorio si trova l’unità locale.

ARROTONDAMENTI

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, devono essere sempre arrotondati, come precisato dalla nota del Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009,  secondo il seguente criterio generale:
  per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56,00 – 65,62 diventa 66,00 – 65,49 diventa 65,00).

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Nella sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello unificato F24 devono essere indicati:

  1. codice tributo 3850
  2. anno di riferimento 2009
  3. importo versato a debito

se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e la relativa sigla automobilistica.
L’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2009. 

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Dlgs 18/12/1997 nr. 472, nonché al decreto del Ministero delle attività produttive nr. 54 del 27/1/2005 e al Regolamento della Camera di Commercio competente

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le imprese, che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2008, potranno usufruire, fino alla data del 16/6/2009, dell’istituto del ravvedimento operoso (dlgs 472/97) per regolarizzare la posizione contributiva, onde evitare il blocco della certificazione, come previsto dall’art. 24, comma 35 della legge 27/12/1997 nr. 449. Sul modello F24 dovranno essere indicati i codici 3850 (tributo) 3851 (interessi 3%) 3852 (sanzione ridotta 6%), per tutti anno di riferimento 2008.

IMPORTANTE
Si prega di controllare la correttezza di tutti i dati dell’impresa e segnalare tempestivamente alla camera di commercio eventuali errori.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione a richieste di pagamenti, da parte di soggetti diversi dalla camera di commercio, a titolo di iscrizione in registri, albi, annuari e simili. 


Link utile

Guida al Diritto annuale da Cameradicommercio.it



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