ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2009Il versamento del diritto annuale 2009, dovuto dalle imprese iscritte nel Registro Imprese, ai sensi dell’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche, deve essere effettuato in un’unica soluzione ed esclusivamente con il modello F24, entro il termine (16 giugno 2009) previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. MaggiorazioniEntro il trentesimo giorno dalla scadenza ordinaria (16 luglio 2009), il versamento va effettuato con la maggiorazione dello 0,40%, senza arrotondamento. In questo modo l’impresa compensa immediatamente quanto deve pagare per il diritto annuale 2009 con crediti derivanti da altri tributi/contributi. IMPORTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA
Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria, ancorchè annotate nella Sezione Speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato: Definizione di fatturato
IMPORTI DOVUTI PER UNITA’ LOCALI (SEZIONE ORDINARIA)Le imprese che hanno unità locali sono tenute ad un ulteriore versamento del 20% di quanto versato per la sede, fino ad un massimo di 200,00 euro per ogni unità locale, a favore della Camera di Commercio nel cui territorio si trova l’unità locale. IMPORTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE
IMPORTI DOVUTI PER UNITA’ LOCALI (SEZIONE SPECIALE )Le imprese che hanno unità locali sono tenute ad un ulteriore versamento del 20% di quanto versato per la sede, a favore della Camera di Commercio nel cui territorio si trova l’unità locale. ARROTONDAMENTIGli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, devono essere sempre arrotondati, come precisato dalla nota del Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009, secondo il seguente criterio generale: MODALITA’ DI VERSAMENTONella sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello unificato F24 devono essere indicati:
se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e la relativa sigla automobilistica. SANZIONINei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Dlgs 18/12/1997 nr. 472, nonché al decreto del Ministero delle attività produttive nr. 54 del 27/1/2005 e al Regolamento della Camera di Commercio competente RAVVEDIMENTO OPEROSOLe imprese, che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2008, potranno usufruire, fino alla data del 16/6/2009, dell’istituto del ravvedimento operoso (dlgs 472/97) per regolarizzare la posizione contributiva, onde evitare il blocco della certificazione, come previsto dall’art. 24, comma 35 della legge 27/12/1997 nr. 449. Sul modello F24 dovranno essere indicati i codici 3850 (tributo) 3851 (interessi 3%) 3852 (sanzione ridotta 6%), per tutti anno di riferimento 2008. IMPORTANTE Link utile Guida al Diritto annuale da Cameradicommercio.it Home page Norme e tributi
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