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Scadenza è inderogabile per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale fuori da Unico8 marzo 2010
È il 16 marzo il giorno da evidenziare nel memorandum dei pagamenti Iva.La scadenza, che riguarda il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta e quello degli importi già pagati periodicamente nel 2009, assume un significato particolare per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma, cioè indipendente da Unico 2010. Per questi, il mancato rispetto del termine potrà essere sanato solo mediante ravvedimento operoso. Chi è invece tenuto alla dichiarazione unificata, può differire il versamento maggiorando, a titolo di interesse, le somme dovute dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte da Unico. Le regole del versamento L'adempimento va rispettato se la somma a debito è pari o superiore a 11 euro. Tutti i contribuenti possono scegliere se pagare in un'unica soluzione o a rate. In quest'ultima ipotesi, le "quote" mensili, tutte di pari importo, vanno versate entro il giorno sedici di ciascun mese successivo a quello di pagamento della prima rata e maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Il versamento va comunque completato entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione. Nel dettaglio, in presenza di dichiarazione autonoma, il contribuente può:
Se invece la dichiarazione annuale è "incorporata" in Unico, gli è consentito:
Il versamento può essere effettuato compensando, in F24, con eventuali crediti sia tributari sia contributivi, e su questo punto fioccano le novità. Non adempiere o farlo solo in parte, comporta l'applicazione di sanzioni che, a seconda della gravità, possono avere natura anche penale. In generale l'omesso versamento, anche di una sola rata, sconta una sanzione pari al 30% dell'imposta non pagata. È possibile, comunque, "ammorbidire" la sanzione correndo ai ripari volontariamente, cioè attraverso il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997). In pratica, chi regolarizza il mancato versamento in spontaneità, pagando l'imposta e gli interessi (calcolati giornalmente al tasso legale, fissato all'1% a partire dal 1° gennaio 2010), si aggiudica una sanzione ridotta a:
Non ha più possibilità di ravvedersi il contribuente/trasgressore al quale viene formalmente contestata la violazione o che ha conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Anche in questo caso, però, è possibile ottenere una riduzione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (10% dell'imposta dovuta). Anche gli importi richiesti con la comunicazione possono essere rateizzati (articolo 3-bis, Dlgs 462/1997), in un massimo di:
La sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni) si applica quando l'omissione del versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale supera i 50mila euro nel periodo d'imposta e si protrae fino al 27 dicembre dell'anno successivo. Il saldo Iva si versa utilizzando il modello F24, la modalità è solo quella telematica, il codice tributo da indicare è il 6099.
fonte:Fiscooggi.it
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