Tasso legaleApprovazione del testo del codice civile art. 1284 Titolo: Saggio degli interessi Titolo del provvedimento: Approvazione del testo del codice civile. art. 1284Titolo: Saggio degli interessi Testo: in vigore dal 19/04/1942 Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno.Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. (1) Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. (2) --- (1) Il saggio degli interessi legali - gia' fissato nella misura del dieci per cento in ragione di anno - e' stato portato, a decorrere dal 1 gennaio 1997, al cinque per cento dall'art. 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662,che ha sostituito il presente comma,
Il testo originale è consultabile sul sito del Ministero delle Finanze Ultimo provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Interessi legali al 3% a partire dal 1° gennaio 2008tasso cauzione affitti al 3%Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2007 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Home page http://www.rivaluta.it
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