Legge anti usura 108 / 1996Il tasso anti usura viene rilevato trimestralmente (qui l'ultima rilevazione della Banca D'Italia) dalla Banca D'Italia ed è ottenuto come media dei tassi effettivi globali, ossia comprendenti anche spese e commissioni, praticati dal sistema bancario e finanziario. Il suddetto decreto fissa quindi i tassi di interesse effettivi globali medi che ha rilievo ai sensi della legge anti usura penale. Le operazioni su cui applicare la legge anti usura sono genericamente indicate nelle seguenti: apertura di credito in conto corrente, anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuate dalle banche, factoring, credito personale ed altri finanziamenti alla famiglia effettuati dalle banche, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, leasing, credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving, mutui con la garanzia reale, ovvero relativi al mutuo a tasso fisso ed al mutuo a tasso variabile.
Al fine di determinare il tasso usurario, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 / 1996, i tassi di interesse rilevati per essere considerati usura, debbono essere aumentati della metà, cioè, il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà. Solo allora si è puniti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 644 del codice penale, cioè superata la soglia di cui sopra il fatto è considerato dalla legge come reato penale. Qui l'ultima rilevazione della Banca D'Italia pubblicata su RIVALUTA.it E' possibile visualizzare la serie storica nella pagina seguente Home page http://www.rivaluta.it
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