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Risoluzione n. 341/E del 1° agosto 2008


Risoluzione n. 341/E del 1° agosto 2008 - Non residenti: Italia e Germania si dividono il Tfr


In base alla convenzione tra i due Paesi contro le doppie imposizioni è determinante il luogo in cui è svolta l’attività lavorativa


Il Tfr erogato a un non residente è tassato in Italia se corrisposto da un datore di lavoro residente nel nostro Paese, a prescindere dal luogo in cui è svolta l’attività lavorativa. La regola può subire, però, delle eccezioni nel caso eventuali convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni dispongano diversamente.

E’ questo il caso dell’accordo italo – tedesco, in forza del quale va tassata nel nostro Paese solo la parte di Tfr maturata nel periodo di lavoro svolto in Italia. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 341/E.

Dall'Agenzia delle ENTRATE

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