La Cassa Nazionale Forense potrà adeguare l’assegno all’indice Istat

Era il diritto di poter fruire della rivalutazione della pensione utilizzando l’indice medio annuo relativo all’anno 2005 contenente i dati di svalutazione del 2004 per la pensione di cui fruiva dal primo gennaio del 2007.

In Appello, era stata ribadita la legittimità della condotta della Cassa Forense che aveva applicato l’art. 49 del Regolamento generale, individuando il tasso medio annuo di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per la rivalutazione delle pensioni. Il giudice di legittimità, dovendosi pronunciare sui poteri regolamentari della Cassa Forense ha riconosciuto alla stessa, autonoma capacità gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile.

Una decisione che di fatto riconosce l’autonomia regolamentare della Cassa nella materia indicata nel comma 12 dell’art. 3 della legge n. 335/1995 che prevede che gli enti privatizzati possono adottare “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. 

Per tutti gli approfondimenti si invita il lettore a leggere la sentenza