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Le controversie sui provvedimenti di cancellazione o di rifiuto di iscrizione dall'anagrafe delle Onlus sono di competenza del giudice tributario e non di quello amministrativo6 marzo 2010 Confermata dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010) la correttezza della posizione espressa nelle circolari dell'Agenzia Le controversie sui provvedimenti di cancellazione o di rifiuto di iscrizione dall'anagrafe delle Onlus sono di competenza del giudice tributario e non di quello amministrativo. Tali provvedimenti, infatti, rientrano tra gli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali (articolo 19, comma 1, lettera h), del Dlgs 546/1992). Fonte: Agenzia delle Entrate Home page Sentenze Cassazione
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