Le controversie sui provvedimenti di cancellazione o di rifiuto di iscrizione dall'anagrafe delle Onlus sono di competenza del giudice tributario e non di quello amministrativo
6 marzo 2010
Confermata dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010) la correttezza della posizione espressa nelle circolari dell'Agenzia
Le controversie sui provvedimenti di cancellazione o di rifiuto di iscrizione dall'anagrafe delle Onlus sono di competenza del giudice tributario e non di quello amministrativo.
Tali provvedimenti, infatti, rientrano tra gli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali (articolo 19, comma 1, lettera h), del Dlgs 546/1992).
Così si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010, ribadendo quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con le circolari 14/2003 e 22/2005.
Con la risoluzione n. 16/E del 5 marzo, l'Amministrazione finanziaria invita le proprie strutture territoriali a tener conto, nella gestione delle liti pendenti, del nuovo orientamento giurisprudenziale, provvedendo a segnalare all'Avvocatura dello Stato il difetto di giurisdizione quando i provvedimenti sono stati impugnati davanti al giudice amministrativo o ordinario.
Fonte: Agenzia delle Entrate