Vai su Rivalutazione monetaria e calcolo interessi legali
 


Ti regaliamo un Portachiavi

Detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Cosa potrebbe cambiare con il DL 185/2008

Settima calda caratterizzata dalle polemiche sul DL 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale -Suppl. Ordinario n. 263) che apporta cambiamenti alla procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L'art. 29 del provvedimento subordina la detrazione delle spese - anche di quelle sostenute nel 2008 - all'approvazione esplicita dell'Agenzia delle Entrate e fissa un tetto massimo allo stanziamento statale.

L'art 29 ha scatenato massicce proteste e il Ministro dell'Economia Tremonti ha annunciato che sarà eliminata la retroattività del provvedimento e che verrà modificata anche la procedura del silenzio-rifiuto.

Più pesante il Ministro dell'Ambiente Prestigiacomo che ha proposto con un emendamento la cancellazione totale dell'art. 29, ripristinando quindi per i prossimi anni le procedure attuali di fruizione dell'agevolazione.

Le modifiche al DL 185/2008 saranno apportate nel corso della conversione in legge che inizierà nei prossimi giorni alla Camera.

Di seguito le principali novità introdotte dal Decreto Legge:

  • Per le spese sostenute negli anni 2008, 2009 e 2010, occorre inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica.
  • Per le spese sostenute nel 2008, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nel 2009 e 2010, l’istanza andrà presentata dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
  • Sono fissati limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.

L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’esito della verifica.

In caso di accoglimento il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicito accoglimento da parte dell'Agenzia, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).

  • I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008, non presentano l’istanza alle Entrate o non ricevono l’assenso delle Entrate, beneficiano della detrazione del 36%.
Social Bookmarking
Facebook Facebook Delicious Del.icio.us Segnalo Segnalo Google Google Bookmark OK No Notizie OK NO Notizie


Home page Fisco

Top News

Articoli recenti

© Copyright RIVALUTA.it - Tutti i diritti riservati