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L’agevolazione in sintesiL’agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute dall’anno d’imposta 2007 fino all’anno d’imposta 2010 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 (vedasi elenco successivo), da ripartire in rate annuali di pari importo (è possibile ripartire la detrazione a partire da un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 10 anni), entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuna tipologia di intervento attuata. Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2010. Per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori inseriscono all’esercizio dell’attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2010. La scelta di ripartizione della detrazione fino ad un massimo di 10 anni è irrevocabile e viene operata all’atto della prima detrazione. La possibilità di rateizzare la detrazione spettante per un periodo superiore al triennio, introdotta dalla Legge finanziaria 2008, ha efficacia a far data dal 1 gennaio 2008 e non è suscettibile di applicazione retroattiva; non può quindi essere applicata in relazione alle spese sostenute nel 2007 per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e, pertanto, tale detrazione deve essere necessariamente ripartita in tre rate annuali. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua dovuta derivante dalla dichiarazione dei redditi; la somma eventualmente eccedente non può essere richiesta a rimborso. Oltre a tale limitazione di carattere generale in materia di imposte, i limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento attuato, come indicato di seguito:
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interveti da altre disposizioni di legge nazionali (vedasi detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per la riqualificazione energetica sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, solamente dell’uno o dell’altro beneficio fiscale. La non cumulabilità è circoscritta solo alle agevolazioni fiscali mentre è compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, ecc…) previsti in materia di risparmio energetico. Requisito di esistenza e caratteristiche dell’immobileCondizione indispensabile per fruire della detrazione illustrata è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parte di essi) residenziali esistenti. Dal requisito di esistenza deriva che sono esclusi gli interventi effettuati durante la fasi di costruzione dell’immobile. Più in generale l’agevolazione interessa i fabbricati esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, cioè adibiti ad attività d’impresa o professionale. In relazione ad alcune tipologie di interventi è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali:
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