L’agevolazione del 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi che aumentino l’efficienza energetica degli edifici introdotta con la finanziaria 2007 spetta solo a chi utilizza gli immobili. Sono quindi esclusi gli immobili locati a terzi e quelli locati dalle società immobiliari. Il chiarimento arriva dall’Agenzia con la risoluzione n. 340/E in risposta al quesito di una società proprietaria di una serie di immobili adibiti a locazione abitativa in merito alla sostituzione e al rinnovo degli impianti di climatizzazione invernale.
In particolare la società, considerato che il capitale immobiliare della società risulta sottoscritto per il 2% da un socio accomandatario e dalla stessa società per il 98% che - a sua volta - fa capo ad altri due soci in quote percentuali differenti (99% e 1%), ha chiesto se per tali interventi i singoli soci avessero potuto fruire della detrazione del 55%.
La società, nella propria soluzione interpretativa, ha prospettato che la detrazione spetti a quest’ultimi soci per via della sostanziale equiparabilità economica della fattispecie a quella di una normale società di persone composta da tre soci persone fisiche.
L’Agenzia delle Entrate, alla luce della normativa e di quanto già chiarito con circolare n. 36 del 31 maggio 2007, ha ritenuto inapplicabile l’agevolazione. Questo perché la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è “finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che, per un’interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi”.
Quindi, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. L’intervento di risparmio energetico, infatti, comporta una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.