27/03/2008
Sulla G.U. n. 66 del 18.3.2008 è stato pubblicato il D. Min. Sviluppo economico 11.3.2008, in attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della Finanziaria 2008 (cfr BLT n.1/2008), concernente la definizione dei valori limite di fabbisogno energetico annuo ai fini della climatizzazione invernale e di trasmittanza termica da rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344 e 345 dell'art. 1, legge finanziaria 2007 (cfr BLT n. 1/2007).
Si ricorda che il citato comma 24, lett. a), al fine di estendere a tutto il 2010 la validità delle detrazioni disposte dai suddetti commi 344 e 345 (interventi di riqualificazione energetica e interventi riguardanti strutture opache verticali, orizzontali e finestre) prevedeva la definizione, in apposito decreto, dei nuovi valori di fabbisogno energetico annuo e di trasmittanza termica.
Le nuove tabelle, riportate rispettivamente negli Allegati A (comma 344) e B (comma 345), definiscono dunque valori più stringenti di quelli minimi previsti dal D. Leg.vo 192/2005. Valori ancora più restrittivi sono altresì definiti a partire dal 1.1.2010.
Per quanto concerne le metodologie di calcolo, il testo rimanda a quanto previsto dall'allegato I del Dlgs 192/2005 e s.m.i..
Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.
Il Decreto indica, inoltre, gli ulteriori requisiti per l'accesso alle agevolazioni nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; in particolare i generatori di calore dovranno: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i..
Per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione dei suddetti generatori il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.