Oneri detraibili e deducibili per anno 2016

Deducibilità costo d’acquisto – In riferimento alla deduzione del 20% prevista per gli acquisti (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, nel limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro (articolo 21 del Dl 133/2014), viene precisato che tale limite costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento all’abitazione che al contribuente. Pertanto, in caso di acquisto di più immobili destinati alla locazione, la deduzione va calcolata pro-quota per ciascuna di esse.

Deducibilità interessi passivi – In merito alla deducibilità del 20% anche degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione, viene specificato che, pur non essendo indicati limiti di spesa né dalla norma primaria né dal decreto attuativo, l’agevolazione va comunque correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell’abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l’acquisto del medesimo bene. Pertanto, la deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile a un mutuo non superiore a 300mila euro.
In base al principio per cui l’onere rileva nel periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa, occorre far riferimento alle quietanze di pagamento degli interessi passivi.
La deduzione degli interessi passivi, in mancanza di disposizione contraria (per la deduzione del costo di acquisto è espressamente disposto un periodo temporale di otto anni), può essere fruita per l’intera durata del mutuo.

Durata canone di locazione – Il requisito della durata contrattuale di almeno otto anni e a carattere continuativo si considera rispettato anche in caso di locazione a canone concordato, la cui durata è stabilita in anni sei più due, che consente la proroga di diritto alla prima scadenza, se le parti non concordano sul rinnovo del contratto medesimo e fatta salva la facoltà di motivata disdetta da parte del locatore.
Si decadrà invece dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione per motivi imputabili al locatore o se il contratto è risolto su richiesta del conduttore e l’immobile non viene locato per più di un anno.