Come registrare un Marchio presso UIBM

I Marchi si registrano presso L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Qui di seguito ti elenchiamo tutti i passaggi utili per registrare un Marchio presso l’ufficio Italiano Brevetti e Marchi.Registra un Marchio

Istruzioni per presentare un marchio

  1. Vai su https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/
  2. clic sul pulsante MARCHI
  3. clic su LINK PER DEPOSITARE UN MARCHIO
  4. clic su Presenta la domanda on-line
  5. clic su https://servizionline.uibm.gov.it
  6. clic su ACCEDI

Su ACCEDI  hai 3 possibilità

  1. ACCEDI CON NOME UTENTE E PASSWORD (devi prima registrarti)
  2. Poi se si ha SPID clic su Entra con SPID
  3. oppure CIE (Carta di identità Elettronica)

Una volta identificato cliccare (in alto) su SERVIZI

Successivamente  su Domande & Istanze (Trovi il link sotto Deposita)

Seguire tutte le indicazioni per il deposito, sono molto chiare.

Alcune utili raccomandazioni

  • Quando registri un marchio, non devi avere fretta!
  • Devi essere davanti ad un PC e il browser che userai (Google Chrome per esempio) dovrà avere i Pop Up abilitati. Se non sai come si abilitano i pop-up segui questo link
    Si consiglia di evitare di usare lo smartphone per la registrazione.
  • Prepara la tua carta di credito.  Ci sarà da pagare qualcosa online.
  • Prima di iniziare se hai necessità di informazioni puoi chiamare o recarti presso  la Camera di Commercio della tua provincia all’ufficio Marchi e Brevetti

Prima di iniziare tutta la trafila devi vedere che caratteristiche deve avere il marchio andando su

 

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Come faccio a sapere se un marchio è registrato?

Per sapere se un marchio è nuovo, bisogna fare una ricerca sulle banche dati degli uffici che registrano i marchi.

Un marchio è tutelato in Italia se registrato come marchio nazionale italiano, come marchio UE (MUE) oppure esteso in Italia o nell’Unione Europea

Ecco le banche dati:

Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici

Cos’è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici?

È una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.

In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Dal 1° maggio 2014, la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.

A chi è rivolto?

Hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:

  • contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette ‘non contrattualizzate;
  • contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo.

Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.

Potrebbe essere utile consultare l’indice FOI senza tabacchi

Una utile guida (PDF) sul TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) disponibile sul sito fpcgil.it

INAIL: modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili

Aumenta il tasso di interesse di rateazione dei debiti per premi assicurativi e sanzioni civili

L’INAIL con la circolare n. 16 del 10 maggio 2023 ha comunicato la variazione del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori nonché  quello per la determinazione delle sanzioni civili.

Palazzo INAIL
Palazzo INAIL

Considerato che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023  ha fissato al 3,75% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) a decorrere dal 10 maggio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti:

  • 9,75% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 9,25% misura delle sanzioni civili.

 

Da consultare per approfondire 

Circolare Inail n. 16 del 10 maggio 2023: Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

 

Calcola gli interessi su un importo con l’aiuto di questa utility gratuita

Ravvedimento operoso Camera di Commercio

Cos’ è il ravvedimento operoso per il diritto annuale

Il  ravvedimento operoso consente di sanare in maniera spontanea la violazione di norme tributarie attraverso il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’art. 6 del Decreto interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 (Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio), definisce le seguenti misure di sanzione ridotta da applicare all’istituto del ravvedimento operoso con riferimento alle violazioni relative al pagamento del diritto annuale:

  • Ravvedimento breve
    1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento;
  • Ravvedimento lungo
    1/5 del 30% (6%) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento;

Molto utile per approfondire


Termine per effettuare il ravvedimento da parte del contribuente

Il ravvedimento operoso può essere eseguito entro un anno dalla commissione della violazione oppure entro un anno dal termine di versamento del diritto annuale per l’impresa che ha commesso la violazione.


Chi può accedere al ravvedimento operoso?

Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già contestata e non siano prescritti i termini di adesione di cui sopra.
e’ importante precisare che le imprese iscritte in corso d’anno sono tenute a versare il diritto entro 30 giorni dal momento di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
le imprese già iscritte al 1° gennaio versano il diritto annuale entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Le imprese che dispongono di un termine di versamento dell’acconto dipendente da una data di chiusura dell’esercizio non coincidente con il 31/12 sono legittimate ad effettuare il versamento del diritto annuale nei diversi termini loro prescritti, senza dover versare l’interesse dello 0,40% e senza incorrere in altre sanzioni ammnistrative tributarie.


Calcolo del ravvedimento operoso

Sulla pagina della Camera di Commercio di Mantova,Cremona e Pavia alcuni file Excel utili per il calcolo

Potrebbe tornare utile il calcolo degli interessi legali

 Tabella codici tributo erariali e regionali ordinata per codice tributo crescente – pdf   (aggiornamento del 28 ottobre 2021)

Software di compilazione del modello di versamento F24  (Fonte  agenziaentrate.gov.it/)

Bonus Terme 2021. Si parte il 28 ottobre 2021

Come e dove richiedere il bonus Terme 2021?

Bonus Terme 2021. Si parte il 28 ottobre 2021 1

Come specificato da INVITALIA nel comunicato del 1 ottobre 2021, a partire dalle ore 12.00 del 28 ottobre 2021 sarà online la piattaforma gestita da Invitalia per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme.

cittadini maggiorenni, potranno richiedere il contributo direttamente agli istituti termali prenotando i servizi a partire dall’8 novembre 2021

In cosa consiste il bonus Terme?

Il bonus Terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, che potrà essere richiesto  rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno  accreditati sulla piattaforma Invitalia. Si precisa che il bonus terme non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.

Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus fino a un massimo di €200, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. Il cittadino potrà ottenere dall’ente termale accreditato lo sconto in fattura. Il bonus può coprire solo il 100% del prezzo di acquisto dei servizi termali ammessi. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a €200, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

Quante sono le risorse per il bonus terme messe a disposizione?

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro. Si tratta di un intervento che mira anche a sostenere un settore, quello delle terme, particolarmente colpito dall’emergenza Covid.

Facendo due conti 53000000 / 200 = 265000. Quindi saranno solo  265000 cittadini maggiorenni che potranno beneficiare del bonus.

Come si accreditata un Istituto termale?

Il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che ai fini della fruizione del bonus   per “servizi termali” si intendono le prestazione termali incluse quelle di wellness e beauty erogate da un istituto termale accreditato.

Il soggetto accreditato è colui che:

  • opera nel settore termale e delle acque minerali curative;
  • è iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio con codice Ateco 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”;
  • si è pre-registrato alla piattaforma on line che verrà aperta da Invitalia il prossimo 28 ottobre. 

L’elenco degli Istituti termali verrà pubblicato e puntualmente aggiornato sia sul sito del Ministero  che su quello di Invitalia.

Qual è la Normativa di riferimento?

Decreto ministeriale 1° luglio 2021 – Buoni per l’acquisto di servizi termali

Criteri e modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l’acquisto di servizi termali (art. 29-bis, comma 2, del DL 104/2020).

Pubblicato nella GURI n. 186 del 5 agosto 2021 Decreto

ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa

Cos’è Iscro?

L’acronimo ISCRO sta per: Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa.

È una misura di sostegno, disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94 che prevede l’erogazione di una indennità mensile trai i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal chi ne fa richiesta.

L’indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023.

Quando si può fare domanda Iscro?

La domanda va presentata all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni interessati. Si ricorda che l’indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023.

Chi ha diritto alla Iscro?

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

pertanto, il riconoscimento dell’indennità sarà subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del Durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni.

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Il presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità in argomento, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta gestione.

Come calcolare Iscro?

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 391, della legge n. 178/2020, è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

Esempio

A fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (€ 6.000/2 = € 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25 per cento (€ 3.000 x 25% = € 750), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

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ATTENZIONE
Nel  caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2017-2018-2019-2020) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2021), quest’ultima non potrà essere accolta.

Il comma 392 del richiamato articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che la prestazione ISCRO non possa essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non possa superare l’importo mensile di 800 euro.

In ragione della richiamata disposizione normativa, pertanto, qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.

I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro, determinati per legge, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023.

La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (cfr. l’art. 1, comma 396, della legge n. 178/2020).


La circolare INPS: Circolare n° 94 del 30-06-2021

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

DPCM di Natale 2020

Il primo ministro italiano Conte ha illustrato il nuovo Decreto in vigore dal 4 dicembre 2020.

Nella serata del 3 dicembre 2020 in diretta al TG1 il  Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, le nuove misure in vigore dal 4 dicembre 2020

Di seguito le slide proiettate in diretta al TG1.

Spostamenti vietati

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra regioni e da/per le province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case.

il 25,26 dicembre e l’1 gennaio vietati gli spostamenti tra Comuni.

Divieto di spostarsi in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5.

Il 31 dicembre divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 7.

DPCM di Natale 2020 2DPCM di Natale 2020 3

SPOSTAMENTI CONSENTITI

Per motivi di lavoro, necessità o salute (anche nelle ore notturne)

Per rientrare nel comune in cui si ha la residenza.

Per rientrare nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità.

DPCM di Natale 2020 4

RIENTRI DALL’ESTERO 

Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, al rientro dovranno fare la quarantena.

La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

DPCM di Natale 2020 5IMPIANTI SCIISTICI E CROCIERE

Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 6 gennaio.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

DPCM di Natale 2020 6

SCUOLA 

Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori.

In ogni scuola, nella prima fase, rientrerà almeno il 75% degli studenti.

DPCM di Natale 2020 7BAR E RISTORANTI 

Nelle aree arancioni e rosse, bar, ristoranti etc. restano aperti dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto.

La consegna a domicilio è sempre consentita.

DPCM di Natale 2020 8

HOTEL

Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di Capodanno (il 31 sera) non sarà possibile organizzare veglioni e cene.

DPCM di Natale 2020 9

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

DPCM di Natale 2020 10

PIANO ITALIA CASHLESS

EXTRA CASKBACK DI NATALE

Fino al 31 dicembre per chi paga con Carte e App rimborso del 10% fino a 150 euro

DPCM di Natale 2020 11

Per partecipare occorre scaricare l’APP IO e identificarsi con la carta d’identità elettronica o tramite SPIDDPCM di Natale 2020 12

Date saldi invernali anno 2021

Gennaio sarà il mese della partenza dei saldi  invernali in molte Regioni Italiane. Le associazioni hanno richiesto a gran voce di posticipare le date dei saldi.

Saldi invernali 2021
Saldi invernali 2021

Richiesta giustificata dal fatto dei pochi giorni di apertura e dal calo dei fatturati  causati dalla pandemia COVID-19 nelle aziende dell’abbigliamento in particolare. Richiesta ovviamente accolta da molti governatori regionali.

Le date dei saldi invernali per l’anno 2021 nelle Regioni italiane

Abruzzo: dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni;

Basilicata: in attesa del comunicato Regione Basilicata

Calabria: in attesa del comunicato Regione Calabria
Campania: in attesa del comunicato Regione Campania
Emilia Romagna: – dal 30 gennaio 2021
Friuli Venezia Giulia: in attesa del comunicato Regione Friuli Venezia Giulia
Liguria: 29 gennaio – 15 marzo 2021
Lazio: 12 gennaio – 28 febbraio 2021

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo 2021

Da leggere Date e regole dei saldi sul sito della Regione Lombardia

Marche: 16 gennaio al 15 marzo
Molise: 4 gennaio – 4 marzo 2021
Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio 2021
Puglia: 5 gennaio 2021- 28 febbraio 2021
Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo 2021
Sicilia: 7 gennaio 2021 – 15 marzo 2021
Toscana: dal 30 gennaio 2021
Veneto: 30 gennaio – 31 marzo 2021
Valle d’Aosta: in attesa del comunicato regioneValle d’Aosta
Trentino Alto Adige: sabato 16.01.2021 e termineranno sabato 13 febbraio 2021
Umbria: 5 gennaio – 6 marzo 2021

Provincia Autonoma di Bolzano

Comuni non turistici – 16 gennaio 2021
Comuni turistici – 13 febbraio 2021

Conferenza delle Regioni e delle province autonome

Cosa devi sapere sui saldi estivi e invernali?

Sulla merce in saldo deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita. In particolare devono essere ben indicati i due prezzi: quello originario e quello scontato e la relativa percentuale di sconto.

In caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto, anche in occasione dei saldi il commerciante deve sostituire la merce.

Le date dei saldi sono regolamentate da leggi regionali  e comunicate di stagione in stagione.

Emergenza Covid: sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa

Firmato il decreto per l’estensione dell’operatività del Fondo Solidarietà per i mutui sulla prima casa.

Il calcolo percentuale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto a firma del Ministro Gualtieri che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa.

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Possono accedervi anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Come ottenere la sospensione del mutuo

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

Dove posso prendere la modulistica da presentare in banca per la sospensione del mutuo?

Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze.


La Gazzetta Ufficiale

Qui puoi  scaricare il nuovo modello di domanda

Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa

Come aggiungere l’IVA su un importo con Excel

Aggiungere l’IVA su un importo con Excel

Esempio

Conosciamo il prezzo del prodotto che dobbiamo inserire in fattura senza IVA, nel nostro caso Euro 500 e abbiamo necessità di comunicare al cliente il prezzo comprensivo di IVA. 

Risolviamo il tutto con Excel

  1. Aprire Excel
  2. Clic su Cartella di lavoro vuota per aprire una cartella di Excel vuota;
  3. Fare clic nella cella A1 e inserire l’importo dove deve essere aggiunta l’IVA. Nel nostro caso  500;
  4. Fare clic nella cella B1 e inserire il valore dell’IVA seguito dal segno %. In questo modo la cella si formatterà automaticamente come valore percentuale;
  5. Fare clic nella cella C1 e digitare =+A1*B1+A1 e premere Invio

Il risultato con l’importo con l’aggiunta dell’IVA comparirà nella cella C1

Tutto è ben visibile nell’immagine qui sotto e nel file di esempio che puoi scaricare.

Aggiungere IVA su un importo con Excel
Aggiungere IVA su un importo

Calcolo date di scadenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

Casi specifici sul calcolo delle scadenze

Calcolo date di scadenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale relative ai bandi di concorso

Se nel bando di concorso è scritto “30 giorni dalla data di pubblicazione” oppure è scritto “30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione“, il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.

Quindi in pratica se il bando è stato pubblicato in data  1 gennaio 2019 il termine dei 30 giorni  decorre dal 2 gennaio 2019. In definitiva se è stato specificato 30 giorni dalla data di pubblicazione i 30 giorni partiranno dal 2 gennaio 2019 fino al  31 gennaio 2019.

Dies a quo non computatur in termino

Questa locuzione latina si traduce approssimativamente in italiano come “giorno da cui non si computa nel termine”. Questa espressione viene utilizzata nel contesto giuridico per indicare un giorno da cui non si inizia a calcolare un determinato periodo di tempo. In altre parole, è un giorno che non viene incluso nel conteggio del termine o del periodo di tempo stabilito per una determinata azione legale o un obbligo.

Questa espressione è spesso utilizzata per chiarire quando inizia a decorrere un termine e per evitare confusione nel calcolo dei giorni previsti per l’adempimento di obblighi contrattuali o di altre disposizioni giuridiche.

Un altro caso 

Se nel bando è scritto “entro 30 giorni“, il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.

In pratica se il bando è stato pubblicato in data  1 gennaio 2019 il termine dei 30 giorni  decorre dal 2 gennaio 2019.

In definitiva  i 30 giorni partiranno dal 2 gennaio 2019 fino al  31 gennaio 2019.

Per aiutarti abbiamo pubblicato sotto una tabella con il numero del giorno e data, questa tabella torna utile per capire. Spesso un errore che viene commesso è quello di sommare (per esempio con Excel) 30 giorni al 2 gennaio. Questo porterebbe il limite superiore al 1 febbraio 2019 e non al 31 gennaio 2019.

Data di Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 01/01/2019
1 02/01/2019
2 03/01/2019
3 04/01/2019
4 05/01/2019
5 06/01/2019
6 07/01/2019
7 08/01/2019
8 09/01/2019
9 10/01/2019
10 11/01/2019
11 12/01/2019
12 13/01/2019
13 14/01/2019
14 15/01/2019
15 16/01/2019
16 17/01/2019
17 18/01/2019
18 19/01/2019
19 20/01/2019
20 21/01/2019
21 22/01/2019
22 23/01/2019
23 24/01/2019
24 25/01/2019
25 26/01/2019
26 27/01/2019
27 28/01/2019
28 29/01/2019
29 30/01/2019
30 31/01/2019

Quindi se una domanda per un presunto Bando di concorso dovesse arrivare presso l’amministrazione in data 1 febbraio 2019 sarebbe scartata perché arrivata oltre i termini.

Dalla Gazzetta Ufficiale viene anche specificato che se nel bando non ci sono indicazioni, la scadenza è di n. 30 gg a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 4);
nel caso in cui le Amministrazioni intendano derogare all’art. 4 D.P.R. 487/1994 riportando esattamente la data di scadenza nel testo dell’avviso, verranno adottate le indicazioni dell’autorità emanante;

Caso in cui la scadenza del bando coincide con i giorni festivi

Se la data di scadenza coincide con un giorno festivo, è indicata tale data lasciando al lettore l’applicazione del principio della posticipazione ‘ipso iure’ ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.;

Caso in cui la Pubblicazione bando è sul “sito internet” dell’amministrazione

Se nel bando si fa riferimento alla pubblicazione sul “sito internet”, la data di scadenza non è riportata; per chiarimenti si legga la FAQ  su Gazzetta Ufficiale

Attenzione!
L’unica data ufficiale è quella ricavabile dal testo del Bando


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Il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza

Dal  6 Marzo 2019 sarà possibile richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza

Come si richiede il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza si può richiedere rivolgendosi ai Caf o patronati, agli sportelli degli Uffici Postali con apposito modulo scaricabile dal sito INPS, oppure on line collegandosi al sito del Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni per SPID). Leggi tutto

A ferragosto sotto l’ombrellone senza la paura delle cartelle e delle comunicazioni. Il Fisco le “congela”!

Con il  comunicato stampa N° 123 del 03/08/2018  il Ministero dell’Economia e delle Finanze  comunica di “congelare” le cartelle e le comunicazioni nel mese di agosto. Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l’obiettivo di evitare inutili disagi, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto.

Attenzione però perché non ci sarà  stop,  per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati.

La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

Qui il comunicato del Ministero