Il papà pagherà i danni morali con la rivalutazione monetaria
Il tribunale di Milano con la sent. n. 2938/17 del 13 luglio 2017 (Ex art. 2043 cod. civ. – Art. 570 cod. pen.) ha condannato un padre che è stato indifferente ovvero perchè rifiuta i contatti coi figli e per questo paga loro i danni morali.
Se non partecipa alle attività dei figli, non si presenta agli incontri settimanali ben descritti sulla sentenza di separazione e non partecipa alla loro crescita il papà verrà definito «Indifferente»
Per questo quindi la mamma dei figli potrà chiedere il pagamento dei danni per conto dei figli o anche questi ultimi, una volta raggiunta la maggiore età, possono intentare contro di lui una causa per averli lasciati senza una componente necessaria per la crescita: la figura e l’amore paterno, imprescindibile per una sano equilibrio.
Quanto allora dovrà pagare? Anche in questo caso ci sarà una soluzione per quantificare i danni.
Si prendono a riferimento le tabelle del danno biologico del tribunale di Milano
Se il padre, oltre che moralmente, è stato assente anche materialmente perché non ha pagato il mantenimento, allora dovrà versare tutti gli arretrati con la rivalutazione monetaria assegno di mantenimento
Riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, il giudice ha affermato che «ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del bambino soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo umano», la presenza di «entrambe le figure parentali» è un elemento «imprescindibile». E ciò vale sia per le coppie sposate che per quelle di fatto tra conviventi.
Ma la legge può imporre a un padre di amare il proprio figlio? No, dice il tribunale di Milano. Non si può riconoscere certo l’esistenza di un obbligo giuridicamente coercibile del padre ad amare un figlio, ma la violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione e di cura dei figli «rappresenta un illecito civile [2].
Infatti, al di là del reato previsto dal codice penale di violazione degli obblighi di assistenza familiare [3], il comportamento paterno in questione espone il minore ad una situazione … che indubbiamente influisce negativamente sul suo sviluppo psichico già duramente messo alla prova dalla separazione dei genitori. Il rifiuto di ogni approccio e contatto con il figlio disabile, che risulta «particolarmente odioso in quanto motivato proprio dalla sua disabilità», «configura un illecito e rappresenta certamente una perdita per il figlio». Del resto la famiglia è tutelata dalla nostra Costituzione che la descrive come «l’ambiente primario in cui i singoli si costruiscono come adulti e come persone»: chi lede la famiglia quindi compie una grave lesione.