Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero
Ai fini della verifica delle detrazioni spettanti per le imposte pagate all’estero, il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero soltanto se quell’adempimento è previsto; in caso contrario, il contribuente potrà attestare tale circostanza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In ogni caso, deve conservare la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero.
Erogazioni liberali e spese per la frequenza scolastica
I contributi volontari finalizzati all’innovazione tecnologica (ad esempio, acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (come il pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio, acquisto di fotocopie per verifiche) rientrano tra le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, detraibili senza limite di importo (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir).
Invece, le tasse (di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse rispetto alla lettera i-octies del Tuir (ad esempio, il servizio di mensa scolastica), rientrano tra le spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”. Per queste ultime è previsto, a partire dal 1° gennaio 2015, uno sconto di imposta del 19%, nel limite massimo di spesa annua di 400 euro (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir).