INAIL:rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale

La Direzione generale  e la Direzione centrale rapporto assicurativo dell’INAIL con la Circolare n. 49 del 16 dicembre 2016 ha comunicato le Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importi degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016.

Nuove disposizioni. Rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’ Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

Lo stesso comma precisa che gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e si applicano agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al citato decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2016.

In base alla nuova previsione legislativa, l’Istituto ha avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti con decorrenza 1° luglio 2016.

Per l’anno 2015, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione. 2 Cfr art.13, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 4 La legge di stabilità 20163 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero. In virtù della suddetta norma di salvaguardia, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 20164 ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale vigenti nell’anno 2015, come determinati, da ultimo, in virtù della circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26, alla quale si fa rinvio. Tali importi rimarranno in vigore fino alla data del 30 giugno 2017, essendo fissata al 1° luglio 2017, sempreché ricorrano i relativi presupposti, la data di decorrenza della prossima rivalutazione annuale introdotta dalle nuove disposizioni in argomento.