Ricevuta di Accettazione e Ricevuta di Consegna nella PEC

Tutto ciò che devi sapere sulle ricevute di accettazione e consegna in una comunicazione PEC

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La ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna nelle comunicazioni tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) hanno scopi diversi e vengono considerate in momenti diversi nel processo di invio di documenti tramite PEC.

Ricevuta di accettazione 

Quando l’utente invia il messaggio riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, la ricevuta di accettazione con attestazione temporale. La ricevuta è una prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ma non della consegna presso la casella PEC del destinatario.

La ricevuta di accettazione conterrà la data e l’ora (hh:mm:ss,ms) del server gestore di chi ha inviato la PEC.

L’Art. 3 “Trasmissione del documento informatico” del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 è chiaro al riguardo:

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Ricevuta di consegna o ricevuta di avvenuta consegna

Quando il messaggio arriva nella casella del destinatario, il server che riceve la  PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna, con l’indicazione di data ed orario, indipendente dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

Questa ricevuta attesta che il messaggio è stato consegnato con successo al server della casella di posta elettronica del destinatario. La data e l’ora di riferimento per questa ricevuta sono quelle in cui il server di posta del destinatario ha accettato il messaggio. Questa ricevuta dimostra solo che il messaggio è stato recapitato al server del destinatario ma non implica che il destinatario abbia effettivamente letto o aperto il messaggio.

Nel caso di invio di una PEC (ad esempio, un Bando del tipo “Clic Day”) presso un ufficio pubblico, la data e l’ora di arrivo presso l’indirizzo dell’ente pubblico  (Art. 3 DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ) sarà la data e l’ora in cui il server del mittente ha preso in carico il messaggio da inviare. La ricevuta di consegna è solitamente considerata come prova che il messaggio è stato consegnato con successo al server del destinatario ma la data e l’ora di riferimento di arrivo è quella comunicata dal server del mittente.

Si raccomanda di conservare entrambe le ricevute (Accettazione e Consegna) perché costituiranno prove legali.