I nuovi importi si applicano a decorrere dal mese di aprile 2016.
A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
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