Decreto ministeriale 19 luglio 2016 – Danno biologico di lieve entità: aggiornamento importi

I nuovi importi si applicano a decorrere dal mese di aprile 2016.

A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure:

  • settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
  • quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).