ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa

Cos’è Iscro?

L’acronimo ISCRO sta per: Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa.

È una misura di sostegno, disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94 che prevede l’erogazione di una indennità mensile trai i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal chi ne fa richiesta.

L’indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023.

Quando si può fare domanda Iscro?

La domanda va presentata all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni interessati. Si ricorda che l’indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023.

Chi ha diritto alla Iscro?

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

pertanto, il riconoscimento dell’indennità sarà subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del Durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni.

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Il presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità in argomento, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta gestione.

Come calcolare Iscro?

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 391, della legge n. 178/2020, è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

Esempio

A fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (€ 6.000/2 = € 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25 per cento (€ 3.000 x 25% = € 750), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

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ATTENZIONE
Nel  caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2017-2018-2019-2020) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2021), quest’ultima non potrà essere accolta.

Il comma 392 del richiamato articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che la prestazione ISCRO non possa essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non possa superare l’importo mensile di 800 euro.

In ragione della richiamata disposizione normativa, pertanto, qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.

I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro, determinati per legge, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023.

La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (cfr. l’art. 1, comma 396, della legge n. 178/2020).


La circolare INPS: Circolare n° 94 del 30-06-2021

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.