Sentenza Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 4 giugno 2015, n. 11587

La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 71 del 2013 rigettava l’appello e confermava l’ordinanza impugnata, condannava l’avv. G. al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado del giudizio. La Corte nissena osservava: a) che l’avv. G. posto che difendeva un Ente che era costituito parte civile in un maxiprocesso per reati di mafia e che i reati che vedevano parte offesa, il Comune, erano stati dichiarati estinti per prescrizione, non ha potuto svolgere un’attività della complessità da egli descritta; b) dall’esame dei verbali di udienza non emergeva il concreto spiegamento di alcuna attività difensiva ulteriore rispetto alla presenza in aula; c) tutte le voci di spese non liquidate son o state segnalate dal Tribunale come non provate e il ricorrente aveva formulato una contestazione generica; d) la compensazione di un terzo delle spese giudiziali operata dal Tribunale appariva corretta posto che era connesso al solo parziale accoglimento della domanda.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Avv. G. per quattro motivi. Il Comune di Mussomeli ha resistito con controricorso.
Considerato che:
1.- L’avv. G. lamenta.
a) con il primo motivo, l’omessa motivazione sulla mancata applicazione dei criteri previsti dal comma 3 dell’art. 1 della T.F.P. Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Caltanissetta: a) non avrebbe tenuto conto che l’art. 1 della T.P. laddove prevede che il giudice possa raddoppiare la parcella per particolari circostanze e tra queste: “la durata della fase procedimentale e dibattimentale, oppure la continuità dell’impegno necessario, oppure il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti
da compiere in ore diverse da quelle abituali”. La presenza dei requisiti avrebbe legittimato, cosi come richiesto espressamente dall’appellante, la maggiorazione richiesta e non concessa. B) integrerebbe gli estremi dell’ultra petita l’osservazione del giudice di appello quando afferma che per i fatti contestati a M. erano maturati i termini della prescrizione atteso che nel presente giudizio nessuna eccezione in merito era stata formulata dalla difesa del Comune di Mussomeli.
b) Con il secondo motivo, la contraddittoria motivazione sull’assenza dei requisiti dell’art. 1 del T.F.P. Secondo il ricorrente la Corte nissena avrebbe ignorato totalmente il concreto e documentato sforzo intellettuale e materiale.