Sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante le cifre stabilite a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali qualora siano disposte dal giudice, corrisposte periodicamente all’ex-coniuge e determinabili anche solo per relationem, in quanto hanno i requisiti per essere considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento (circolare 17/E del 2015).
E’ importante precisare che nel caso in cui tali somme riguardino l’immobile a disposizione dell’ex moglie e dei figli, la deducibilità è limitata al 50 per cento della spesa.
La deduzione delle somme da parte del coniuge erogante comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo al coniuge che le percepisce (articolo 50, comma 1, lettera i), del Tuir).
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