Il Tribunale di Caltanissetta con ordinanza ex art. 702 bis cpc, in composizione monocratica condannava il Comune di Mussomeli al pagamento in favore dell’avv. G. della somma di Euro 18.702,01 oltre Iva e CPA come per legge e oltre gli interessi legali dalla data del provvedimento al soddisfo a fronte di una richiesta di Euro. 98.548,46, compensava un terzo delle spese processuali e poneva la restante parte di un terzo a carico del Comune.
Avverso questa ordinanza proponeva appello l’avv. G. lamentando che il Giudice di primo grado erroneamente non aveva riconosciuto alcune attività svolte e documentate, chiedeva, pertanto la riforma dell’ordinanza del primo Giudice e il riconoscimento integrale dei diritti e degli onorari già richiesti in primo grado.
Si costituiva il Comune di Mussomeli eccependo l’inammissibilità dell’appello e chiedendone il rigetto.
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