E date queste premesse, appare, del tutto convincente e, comunque, plausibile la conclusione cui è pervenuta la Corte di Caltanissetta e cioè che “l’avv. G. non poteva, quindi, dolersi del fatto che non si sia tenuta in considerazione la complessità del procedimento, visto che in presenza di tali evidenti circostanze, l’opera professionale da lui prestata non poteva considerarsi in se particolarmente complessa né decisiva”. E di più, la Corte nissena ha ulteriormente chiarito che “non vi erano ragioni, quindi, per applicare gli aumenti richiesti che apparivano ingiustificati, perché non correlati a circostanze obiettive, né peri applicare, in base alla tariffa, voci relative ad attività ulteriori di udienza che siano solo indicate dal difensore e non specificamente dimostrate.
In verità, a fronte di queste considerazioni, il ricorrente contrappone le proprie, ma, della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito, non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la vantazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le sue aspettative e confutazioni.
2.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della tariffa forense, omesso esame di fatti e documenti decisivi discussione e di deposito atti; 3) sia per l’attività di assistenza alle conclusioni, discussioni e requisitorie: 4) per l’indennità di assistenza all’esame e controesame degli imputati e dei testi; per la mancata liquidazione degli onorari per la redazione e il deposito dell’atto di costituzione di parte offerti in produzione ed espressamente eccepiti in appello, omessa motivazione sulle eccezioni solevate in appello. Secondo il ricorrente la Corte nissena avrebbe omesso di dare una motivazione a tutti i capi dell’appello ed a tutte le puntuali e specifiche eccezioni sollevate dall’appellante. In particolare, la Corte di merito:
a) avrebbe negato il diritto agli onorari per nove udienze ritenendo che l’attuale ricorrente non fosse presente e neppure tramite sostituto processuale, epperò risulterebbe dagli atti processuali che l’avv. G. a quelle udienze è stato sostituito per delega da altro difensore.
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