Piuttosto, assume rilievo, a tale riguardo, il principio, più volte affermato da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio, che i vizi della semenzai posti a base del ricorso per Cassazione non possono risolversi nel sollecitare, una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (soprattutto, Cass. 25 agosto 2003, n. 12467), o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (soprattutto, Cass. 7 agosto 2003, n. 11918).
3.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 5 del Dlgs. 231/2002, omessa motivazione.
Secondo il ricorrente, sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero errato a non considerare che l’atto del 10 agosto del 2009 contenesse un’espressa richiesta di pagamento con i requisiti di un vero e proprio atto di messa in mora. Pertanto la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi con decorrenza dal 10.9.2009 (rectius 10.08.2009) data di richiesta delle somme al Comune di Mussomeli.
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