compiuto dal difensore posto che il Giudice di primo grado ha comunque accertato che l’avv. G. aveva partecipato ad almeno 56 udienze, aveva dovuto esaminare atti processuali, relativi, pur sempre, ad un maxi processo di mafia per impostare la propria strategia difensiva.
1.1.- Entrambi i motivi in esame, che esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi dato che prospettano, sia pure sotto profili diversi, una stessa questione relativa all’esclusione che l’attività prestata dall’avv. G. fosse particolarmente complessa e decisiva, sono infondati. A parte la considerazione che, entrambi i motivi, sostanzialmente, si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dal Giudice del merito non presenta vizi logici né giuridici, la sentenza impugnata, è adeguatamente e sufficientemente motivata e nel suo complesso da ragione adeguata della decisione assunta.
Come, la Corte di Caltanissetta, ha avuto modo di chiarire “(…) visti i limitati poteri della parte civile, considerato che l’ambito di suo intervento era, comunque, circoscritto ad episodi marginali nell’economia complessiva del detto maxiprocesso, tenuto conto del fatto che le ragioni del Comune dovevano essere tutelate nei confronti di un unico imputato e senza dimenticare che i fatti contestati a questo unico imputato (M.F. ) non erano nemmeno aggravati dall’art. 7 della legge 203 del 19911 poiché non connotati dal metodo o dalle finalità mafiose. (….) non può sottacersi che per i fatti contestati erano maturati i termini di prescrizione molto prima della conclusione del dibattimento (…)”.
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