2.1- Il motivo è infondato ed essenzialmente perché reiterando le pretese fatte valere nel giudizio di appello si risolve in una mera doglianza in ordine alle valutazioni compiute dalla Corte nissena senza però indicare l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito. Come ha avuto modo di chiarire tra l’altro e sia pure in forma sintetica, la Corte nissena, “nell’atto di impugnazione l’avv. G. lamenta di aver subito tagli sulla propria parcella deduce che non sono state inserite tutte le voci delle tariffe nel calcolo effettuato in primo grado, si interroga sull’effettiva esperienza del giudice di primo grado riguardo le attività che si prestano nel giudizio penale, ma poi non offre alcun elemento specifico per superare i suddetti dati oggettivi, verificabili dagli atti che danno ampia contezza delle ragioni per le quali gli onorari sono stati fissati nella misura indicata dal provvedimento impugnato. (..) nemmeno si è curato dell’affermazione del giudice di primo grado a pag. 6 del provvedimento dove si indicano una per una le udienze alle quali risulta assente e non risulta in atti alcuna delega a sostituto. “Tutte le altre voci di spesa non liquidate sono segnalate specificamente dal Tribunale come non provate e il ricorrente formula una contestazione generica sul punto (…)”.
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