Strumento orientativo

Calcolo interessi e sanzioni INPS per contributi versati in ritardo

Simulazione delle sanzioni civili per omissione, pagamento spontaneo, evasione contributiva e versamenti parziali.

Guida al calcolo

Cos'e' il calcolo delle sanzioni civili INPS

Il calcolatore aiuta a stimare l'importo dovuto quando contributi o premi previdenziali vengono versati dopo la scadenza. Il risultato mette in evidenza il regime applicato, i giorni di ritardo, il tasso utilizzato e l'eventuale massimale.

Omissione contributiva Debito rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie, ma non versato nei termini.
Evasione contributiva Caso piu' grave, anche quando la presentazione tardiva porta il simulatore a usare il regime di evasione.
Tassi BCE/TUR Il calcolo usa i tassi disponibili e spezza il periodo quando cambiano le decorrenze.
Chiarezza terminologica

Differenza tra interessi INPS e sanzioni civili

Nel linguaggio comune si parla spesso di interessi INPS, ma per i contributi previdenziali pagati in ritardo la disciplina ordinaria riguarda le sanzioni civili previste dall'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Gli interessi di mora possono rilevare dopo il raggiungimento del massimale o in casi specifici. Per questo il risultato deve essere letto come stima orientativa e confrontato con le comunicazioni INPS, il cassetto previdenziale o gli atti ricevuti.

Novita' dal 1 settembre 2024

Ravvedimento per omissioni contributive entro 120 giorni

Tassi BCE/TUR

La riforma del sistema sanzionatorio si applica alle violazioni commesse dal 1 settembre 2024 e non ha efficacia retroattiva. Per alcune omissioni contributive il contribuente puo' regolarizzare spontaneamente la posizione prima di contestazioni o richieste dell'ente.

Se il versamento avviene in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione civile puo' essere calcolata con il solo tasso ufficiale di riferimento, senza maggiorazione di 5,5 punti. Il limite massimo resta pari al 40% dei contributi o premi non versati. I tassi sono consultabili nella tabella dei tassi BCE/TUR di Rivaluta.it.

Calcolatore

Compila i dati principali. I campi avanzati sono opzionali.

Procedi con il calcolo delle sanzioni

Di seguito puoi compilare o selezionare i dati richiesti per poter procedere con il calcolo

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

Periodo di competenza

Scadenza legale stimata: sarà calcolata in base al periodo di competenza
Totale versamenti inseriti
0
Totale importo versamenti
0,00
Data versamento Importo versato Azioni
Il caso selezionato puo' dipendere dal contenuto dell'atto INPS, dalla data di notifica e da eventuali riduzioni previste. Il risultato e' una stima orientativa.
Opzioni avanzate non consigliate all'utente comune. Usale solo per verifiche tecniche o confronti con atti specifici.
Criterio versamenti parziali: il giorno del versamento e' contato nel periodo precedente (CONTA_GIORNO_VERSAMENTO = true).

Storico calcoli salvati su questo dispositivo

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Dettaglio del risultato

Dopo il calcolo, qui viene mostrata la tabella dei periodi utilizzati.

Normativa di riferimento

La struttura di calcolo richiama i commi 8 e 9 dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, distinguendo omissione, evasione e massimali.

La disciplina agevolata per alcune omissioni con pagamento spontaneo entro 120 giorni richiede che la violazione ricada nel nuovo quadro applicabile dal 1 settembre 2024, che il debito sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie e che il versamento avvenga prima di contestazioni o richieste dell'ente impositore.

Quando le condizioni sono rispettate, il calcolo usa il solo TUR/BCE, senza la maggiorazione ordinaria di 5,5 punti. I tassi sono consultabili nella tabella dei tassi BCE/TUR.

Domande frequenti

No. Per i contributi previdenziali versati in ritardo si applicano normalmente le sanzioni civili INPS, calcolate secondo l'art. 116 L. 388/2000. Gli interessi legali possono rilevare solo in specifiche ipotesi previste dalla normativa.

Dipende dal tipo di violazione. Nell'omissione ordinaria si applica il tasso BCE/TUR maggiorato di 5,5 punti, con limite massimo del 40% del contributo. In alcuni casi di pagamento spontaneo entro 120 giorni puo' applicarsi solo il tasso BCE/TUR.

Nell'omissione il debito contributivo e' rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie. Nell'evasione vi e' occultamento o mancata denuncia di rapporti, retribuzioni o redditi imponibili. L'evasione ordinaria comporta una sanzione del 30% annuo, con limite massimo del 60%.

Si', il calcolatore spezza il periodo di ritardo in sottoperiodi, applicando il tasso BCE/TUR vigente in ciascun intervallo.

No. Il risultato e' una stima orientativa. Il calcolo ufficiale e' quello risultante dagli atti INPS e dal cassetto previdenziale.
Il calcolatore fornisce una stima orientativa. Per posizioni contributive complesse, accertamenti, verbali, note di rettifica, compensazioni indebite, rateazioni, procedure concorsuali o riduzioni particolari, occorre fare riferimento agli atti INPS, alla normativa vigente e a un professionista abilitato.