9 aprile 2009
Le erogazioni in denaro in favore della popolazione aquilana colpita dal terremoto si traducono in deduzioni e detrazioni
I contribuenti che danno una mano alle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto sono premiati dal Fisco.
Detrazione e deduzioni sono, infatti, previste, rispettivamente, sia a vantaggio delle persone fisiche sia in favore delle imprese.
E' detraibile il 19% degli importi delle donazioni in denaro, fino a un loro massimo di 2.065,83 euro, effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma, eseguite per il tramite di:
Onlus
organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro
fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari
Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali
enti pubblici non economici
associazioni sindacali e di categoria.
Occhio alla modalità di versamento prescritta per fruire del beneficio: l'erogazione deve essere effettuata tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. In sostanza, niente contanti, ma modalità che consentano all'Amministrazione di verificare la donazione, attraverso l'esibizione dell'assegno, della ricevuta, dell'estratto conto eccetera.
Imprenditori individuali e società possono dedurre dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, individuati con decreti dei Prefetti delle rispettive Province, in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Niente tassazione, inoltre, se la donazione è in natura. I beni ceduti gratuitamente non si considerano, infatti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, di conseguenza, non concorrono alla formazione di ricavi o plusvalenze.
La donazione, in denaro o in natura, non è soggetta all'imposta sulle donazioni.
Periodo | Var% |
Novembre-2016 Novembre-2017 | 0,9 |
Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 0,9 |
Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8 |
Periodo | Var% |
Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,7 |
Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,4 |
Maggio-2017 Maggio-2018 | 0,9 |
Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,2 |