Anatocismo e calcolo degli interessi

Cosa significa anatocismo?

Anatocismo deriva dal greco anatokismós, composto da aná («sopra, di nuovo») e tokismós («usura»).

Cos'è l'anatocismo?

Per anatocismo s'intende tecnicamente l'interesse composto, cioè il fenomeno per cui gli interessi maturati e non pagati si sommano al capitale iniziale, diventando a loro volta soggetti a interessi.

Esempio pratico di calcolo anatocistico

Supponiamo che il 1° gennaio 2020 tu debba pagare una somma di 1.000 euro (capitale) su cui maturano interessi al tasso dell'1,5% su base annuale. Se non effettui il pagamento alla scadenza, il calcolo sarà il seguente:

Data Capitale (€) Tasso (%) Mesi Interessi (€) Somma da restituire (€)
1° Gennaio 2020 1.000,00 - - - -
31 Dicembre 2020 1.000,00 1,5 12 15,00 1.015,00

Al 31 dicembre 2020, la somma dovuta è di 1.015,00 euro: 15,00 euro di interessi maturati più il capitale iniziale di 1.000,00 euro.

Dal 1° gennaio 2021, gli interessi di 15,00 euro si aggiungono al capitale, diventando 1.015,00 euro. A fine anno, il nuovo calcolo sarà basato su questo importo:

Al 31 dicembre 2021 il debito produrrà interessi sull'importo di 1.015,00 euro. Gli interessi maturati saranno di 15,23 euro, portando il debito complessivo a 1.030,23 euro.


Confronto tra interesse semplice e composto

Di seguito, due tabelle mostrano come l'interesse composto produca un debito maggiore rispetto a quello semplice.

Interesse semplice

Trimestre Capitale (€) Interesse (€) Saldo e debito (€)
I 100.000,00 2.000,00 102.000,00
II 100.000,00 4.000,00 104.000,00
III 100.000,00 6.000,00 106.000,00
IV 100.000,00 8.000,00 108.000,00

Totale interessi passivi: 8.000,00 euro

Interesse composto

Trimestre Capitale (€) Interesse (€) Saldo e debito (€)
I 100.000,00 2.000,00 102.000,00
II 102.000,00 2.040,00 104.040,00
III 104.040,00 2.080,80 106.120,80
IV 106.120,80 2.122,42 108.243,22

Totale interessi passivi: 8.243,22 euro

Con l'anatocismo, gli interessi maturati vengono sommati al capitale, producendo ulteriori interessi nei periodi successivi. Questa pratica è vietata in assenza di accordi specifici o di usi normativi consolidati, come previsto dall'art. 1283 del Codice Civile.

Tale prassi  ovvero la capitalizzazione degli interessi è illegittima

Di seguito un esempio di calcolo

  • tasso d’interesse: 10%
  • capitale iniziale: € 1.000,00
  • periodicità di liquidazione degli interessi: trimestrale

Puoi calcolare gli interessi anatocistici su importi tramite questa utility

Calcolo senza anatocismo
interesse trimestrale = (1.000,00 x 3 x 10)/1200 = € 25,00
quindi, ogni trimestre i 1.000 euro di capitale fruttano sempre € 25,00

Calcolo con l’anatocismo

  1. interesse del primo trimestre = (1.000,00 x 3 x 10)/1200 = € 25,00
  2. interesse del secondo trimestre = [(1,000,00 + 25,00) x 3 x 10]/1200 = € 25,625
  3. interesse del terzo trimestre = [(1.025,00 + 25,625) x 3 x 10]/1200 = € 26,265625
    e così via per gli altri trimestri …

quindi, con l’anatocismo aumentano gli interessi da corrispondere al creditore

Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale "prassi" (c.d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle, perché in violazione del divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 codice civile

Art. 1283 Anatocismo

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).

Tale norma da ultimo citata, espressamente dispone che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi". 

Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa considerarsi valida.

Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore alcun "uso" formatosi e consolidatosi dopo l'entrata in vigore del codice civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi "contra legem" non sono tollerati, come si desume agevolmente - ed a tacer d'altro - dall'art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro gerarchia

La storia dell’anatocismo bancario

Il divieto dell’anatocismo (bancario e non) è sempre esistito nel nostro ordinamento giuridico in virtù dell’art. 1283 del Codice Civile. Tuttavia le Banche agivano legittimamente quando applicavano la sopraesposta metodologia di calcolo degli interessi sui conti correnti, perché tale comportamento consuetudinario era stato ampiamente avallato dalla giurisprudenza, almeno fino al momento in cui ha preso il via tutto il processo di revisione interpretativa delle norme riguardanti la fattispecie dell’anatocismo. Processo di revisione culminato con la definitiva sentenza del 4 novembre 2004, n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale in sostanza si afferma l’illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.

Prima di questa famosa sentenza c’era stato comunque l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo comma all’art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un’apposita delibera del Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi (anatocismo), maturati nell’esercizio dell’attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità sia nel conteggio sui saldi passivi, sia su quelli attivi.

In sostanza, la volontà legislativa, trasfusa nel TUB, è nel senso della non illegittimità del comportamento delle Banche qualora queste provvedano a liquidare periodicamente non solo gli interessi maturati a loro favore, ma anche quelli a credito del correntista. È sufficiente il riconoscimento di questa reciprocità di trattamento e quindi la contabilizzazione sul conto corrente di eventuali interessi a credito della clientela, per essere in regola con le norme legislative disciplinanti il complesso fenomeno dell’anatocismo.

Il sigillo ufficiale al suddetto nuovo corso in tema di calcolo degli interessi bancari è stato poi apposto dalla sentenza del Cicr emanata il 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell’obbligo, a carico delle Banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi. Questo momento è venuto quindi a coincidere con la liquidazione del 30 giugno 2000 e vedremo quanto questa data sia di grandissima rilevanza ai fini del ricalcolo degli interessi anatocistici.

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