Calcolo del Trattamento di fine Rapporto

Come calcolare il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto viene calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, sia per il caso cessazione dei rapporti di lavoro, che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale (o dei bilanci infrannuali). 

In base a quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2120 del codice civile, il trattamento di fine rapporto "è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente, per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero".

Le modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente viene mensilmente determinato partendo da una formula che tiene conto di due elementi:a) il primo deriva dall'incremento del costo della vita comunicato mensilmente dall'ISTAT;b) il secondo, prefissato nella misura dell'1,50% annuo.

Come effetuare lo Sviluppo e calcolo delle tabelle dei coefficienti di rivalutazione del TFR

Per Esempio, i dati per il mese di Gennaio 2003, pari a 1,0042 risulta determinato nel modo seguente:

0,125% A) Quota fissa pari ad 1/12 dell'1,5 per cento
0,31486% B) 75% dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati: il calcolo è effettuato dal raffronto tra l'indice del mese di Gennaio 2003 (119,6) rispetto all'indice del mese di Dicembre 2002 (119,1)
0,439860% Totale = A + B
1,0042  

Alcune domande sul TFR

Quando spetta il TFR?

  • Il TFR è dovuto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la sua maturazione viene calcolata in funzione di ogni mese lavorato o frazioni superiori a 15 giorni.

In base a quanto previsto dalla Legge 297/1982, gli elementi che distinguono il TFR dalla retribuzione ordinaria sono:

  • La maturazione del TFR avviene per ogni mese lavorato, o frazioni di mese di almeno 15 giorni.
  • Poiché col TFR viene differita la corresponsione degli importi, sugli stessi è prevista una rivalutazione legale per preservare il valore reale nonostante l'inflazione.
  • Il TFR costituisce un credito del lavoratore verso l'azienda ed una importante fonte di autofinanziamento per quest'ultima.
  • Il TFR non è imponibile ai fini previdenzial, mentre fiscalmente - trattandosi di importi relativi a più anni di lavoro - viene sottoposto a tassazione separata (più favorevole).
ANTICIPAZIONE SUL TFR
  • In quanto credito, il dipendente, con almeno 8 anni di anzianità lavorativa presso l'azienda, può chiedere (una sola volta) un'anticipazione del credito maturato, con i vincoli previsti all'art. 2120 C.C. (acquisto prima casa, interventi sanitari straordinari ecc.).

Cosa viene computato nel calcolo del TFR?

  • PERMESSI Vengono computati ai fini del TFR solo qualora spetti una retribuzione
  • MALATTIA Il periodo viene considerato come lavorato ai fini del TFR, computando la retribuzione normale a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto (art. 2120 C.C.)
  • MATERNITA' E PUERPERIO Il periodo viene considerato come lavorato ai fini del TFR, computando la retribuzione normale a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto (art. 2120 C.C.)
  • INFORTUNIO Il periodo viene considerato come lavorato ai fini del TFR, computando la retribuzione normale a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto (art. 2120 C.C.)

Non vengono computate ai fini del TFR

  • Servizio di leva
  • Servizio civile (Corte Cost. 802/1988)
TASSAZIONE DEL TFR DALL'1/1/2001

Il D. Lgs. 47/2000, in vigore dal 01/01/2001, ha radicalmente modificato la tassazione del TFR e degli importi ad esso assimilati (come l'indennità di preavviso) sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. A) Il TFR è composto da più voci, ma la natura di una di queste voci (la rivalutazione del TFR dell'anno precedente) è più simile ad una rendita finanziaria che ad una retribuzione di prestazioni lavorative svolte
  2. B) Per esigenze di gettito e di omogeneità del prelievo fiscale, il legislatore ha ritenuto opportuno differenziare la tassazione della rivalutazione suddetta da quella del TFR.
  3. C) Per non compromettere i diritti acquisiti, la nuova forma di tassazione non deve influire sul TFR complessivamente maturato fino al 31/12/2000.
  4. D) La nuova articolazione della tassazione richiede una rimodulazione delle detrazioni fiscali, per garantire un passaggio "morbido" dal vecchio al nuovo regime.