Un sistema di bike sharing non può essere considerato come un servizio di trasporto urbano di persone: manca infatti la figura del conducente che si assume il rischio del trasporto stesso. Rientra, pertanto, nello schema tipico delle locazioni alle quali si applica l’aliquota Iva del 20 per cento.
Esclusa anche la possibilità di ricondurlo nell’ambito del noleggio di biciclette. A supporto di questa puntualizzazione due sentenze della Cassazione del 1997 (nn. 8248 e 12303), nelle quali è stata chiarita la differenza tra il noleggio propriamente detto e la locazione dietro corrispettivo di mezzi di trasporto.
Nel primo caso, il noleggiatore non acquisisce il godimento esclusivo del mezzo che resta invece nella disponibilità del noleggiante. Quest’ultimo, a sua volta, si impegna a svolgere determinate attività in favore della controparte (trasferimento da un luogo all’altro), assumendosi la responsabilità di eventuali rischi connessi alla prestazione del servizio (Iva al 10%).
Nell’ipotesi di locazione onerosa, invece, prevale l’acquisto temporaneo della “cosa mobile” da parte del noleggiatore, che risponde in prima persona di danni e inadempimenti a lui attribuibili (Iva ordinaria).
Sono soltanto alcune delle osservazioni contenute nella risoluzione n. 478/E del 16 dicembre, con la quale l’Agenzia ha ribaltato la soluzione proposta e ampiamente motivata da una società, che installerà e gestirà un servizio di bike sharing a Milano, consistente nella possibilità di applicare un’Iva agevolata ai contratti stipulati con i propri clienti.
In sostanza, viene messo in evidenza il fatto che il servizio, pur se reso per agevolare la mobilità della metropoli lombarda, si configura come una locatio rei.
Le ragioni avanzate dalla società puntano principalmente sull’importanza sociale e sul fatto che il sistema non punterà esclusivamente sull’offerta di biciclette, ma anche di una serie di ulteriori elementi, quali stazioni di presa e rilascio dei mezzi in vari punti della città, totem di servizio, officine, personale addetto al funzionamento delle prestazioni, eccetera: e tutto compreso nel corrispettivo chiesto al cliente.
Un servizio complesso, non assimilabile alla semplice locazione di cosa mobile, ma più simile a un contratto d’opera. La società ritiene, inoltre, che nonostante l’assenza del vettore, la qualificazione giuridica del rapporto debba essere quella del “contratto di trasporto” disciplinata dal codice civile (articolo 1678). In pratica, secondo l’istante, nella nozione dovrebbero rientrare anche i nuovi servizi di mobilità e trasporto pubblico urbano quali il bike sharing.
A nulla sono valse le argomentazioni addotte: per i tecnici del Fisco, il richiamo al principio civilistico relativo al trasporto di persone, che prevede una rigida disciplina della responsabilità del conducente, vista l’assenza dello stesso non rileva nel caso in esame. In più, la struttura del servizio non è riconducibile al noleggio, così come descritto in precedenza.
È vero che il cliente “non acquisisce un diritto esclusivo di godimento su una determinata bicicletta”, ma ne preleva una specifica ed è proprio quella che deve restituire (nello stato in cui gli è stata consegnata.
Insomma, se proprio non è un’autentica locazione di biciclette, è comunque un servizio complesso, ricco di prestazioni da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria.Periodo | Var% |
Novembre-2016 Novembre-2017 | 0,9 |
Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 0,9 |
Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8 |
Periodo | Var% |
Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,7 |
Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,4 |
Maggio-2017 Maggio-2018 | 0,9 |
Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,2 |