Il principio è applicabile anche ai casi di rivendita di immobile facente parte di fabbricato interamente ristrutturatoLe detrazioni fiscali del 36% per ristrutturazione edilizia, non utilizzate in tutto o in parte dal contribuente che vende, spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'immobile inserito in un complesso edilizio interamente ristrutturato.È il parere delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 457/E. Infatti, spiega l'Agenzia, con l'atto di vendita si trasferisce sull'acquirente l'onere economico sostenuto per i lavori di ristrutturazione.
L'interpello, al quale risponde la risoluzione, è stato presentato da una coppia che ha acquistato da un privato una abitazione e due garage che fanno parte di un complesso residenziale composto da 30 unità abitative, garage e posti auto.
In realtà, questo primo acquirente non ha goduto dello sgravio fiscale per i due anni in cui è stato proprietario. Ma, ribadisce l'Agenzia, questo non comporta la decadenza del beneficio. All'atto del trasferimento della proprietà alla coppia, si trasferisce anche il diritto alla fruizione delle rimanenti quote dell'agevolazione. In questo caso, dove l'acquisto avviene in comproprietà, il limite massimo sul quale determinare la detrazione scende a 24mila euro per ciascuno dei due coniugi. Il principio è applicabile anche ai casi di rivendita di immobile facente parte di fabbricato interamente ristrutturato Le detrazioni fiscali del 36% per ristrutturazione edilizia, non utilizzate in tutto o in parte dal contribuente che vende, spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'immobile inserito in un complesso edilizio interamente ristrutturato. Infatti, spiega l'Agenzia, con l'atto di vendita si trasferisce sull'acquirente l'onere economico sostenuto per i lavori di ristrutturazione. Chi vende, perde il beneficio fiscale per le rimanenti quote. Se lo stesso soggetto non ha comunque usufruito in precedenza della detrazione del 36%, questo non comporta la decadenza dell'agevolazione per l'acquirente. L'interpello, al quale risponde la risoluzione, è stato presentato da una coppia che ha acquistato da un privato una abitazione e due garage che fanno parte di un complesso residenziale composto da 30 unità abitative, garage e posti auto.
In realtà, questo primo acquirente non ha goduto dello sgravio fiscale per i due anni in cui è stato proprietario. Ma, ribadisce l'Agenzia, questo non comporta la decadenza del beneficio. All'atto del trasferimento della proprietà alla coppia, si trasferisce anche il diritto alla fruizione delle rimanenti quote dell'agevolazione. In questo caso, dove l'acquisto avviene in comproprietà, il limite massimo sul quale determinare la detrazione scende a 24mila euro per ciascuno dei due coniugi. La possibilità di detrarre fiscalmente i costi della ristrutturazione per le quote future è condizionata comunque dal possesso della documentazione necessaria. Home page Fisco
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